Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2, della legge 81/08 per tutte le attività di cui all’articolo 246 (esposizione ad amianto ), il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
Si ricorda che il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.
I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.
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