Ancora una volta la Uil Scuola Rua della Lombardia, a difesa di una docente precaria illegittimamente scavalcata dall’algoritmo delle GPS, rivendica l’esito positivo di un altro ricorso al giudice del lavoro di Milano, attestante il diritto della docente ricorrente ad avere un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche diciotto ore settimanali dal 10.10.2024 sino al 30.06.2025. Il Segretario della Uil Scuola Rua della Lombardia, Abele Parente, pone l’attenzione sul problema dell’algortimo delle GPS che, scavalcando illegittimamente gli aventi diritto alle supplenze, sta generando un “contenzioso a perdere” da parte dell’Amministrazione, che, per ogni sentenza sfavorevole, è costretta a pagare migliaia e migliaia di euro, a decretare il ricnoscimento dei punti e di tutte le spettanze giuridiche previste dalla legge.
Con la sentenza n.4906 dell’11 novembre 2025, firmata dal giudice del lavoro del tribunale di Milano dott. Luigi Pazienza, si dispone che la docente ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30.06.2025 per diciotto ore settimanali AB24 condanna il Ministero resistente al pagamento a titolo di risarcimento del danno subito delle retribuzioni omesse maturate con riferimento al periodo dal 10.10.2024 sino al 30.06.2025 comprensive della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con i dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
La suddetta sentenza, in modo lineare e inequivocabile, citando addirittura sentenze della Corte di Cassazione sull’algoritmo delle GPS e il considerare rinuncia le sedi non espresse in fase di presentazione dell’istanza delle 150 preferenze per gli incarichi di supplenza, definisce “irragionevole” e “contraria ai criteri meritocratici di graduatoria“, quella norma dell’OM 88 del 16 maggio 2024 che equipara l’omessa preferenza di una o più sedi come la rinuncia che avveniva un tempo quando ad una convocazione in presenza il docente avente diritto alla nomina, rinuciava alla sede disponibile offerta al suo turno di incarico.
In buona sostanza il giudice dott. Luigi Pazienza, spiega che è illegittimo considerare un docente rinunciatario solo per il fatto di non avere espresso una o più sedi a lui non gradite in fase di domanda delle 150 preferenze, anche perchè, in tale fase, le sedi disponibili non sono note e quindi non inserire alcune preferenze, non può essere considerata rinuncia a priori.
Per cui la docente ricorrente per l’anno scolastico 2024/2025, nonostante nel secondo bollettino sia stata scavalcata da docenti con punteggio inferiore al suo, ma su sedi da lei non espresse, non poteva essere considerata rinuciataria e non convocata al terzo bollettino dove c’erano delle sedi da lei invece indicate in domanda. La mancata convocazione della docente al terzo bollettino è sta definita, dal Tribunale del lavoro di Milano, illegittima così come l’avere considerato la stessa docente rinunciataria al secondo bollettino.