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Alternanza scuola lavoro, gli studenti bocciati dovranno ripetere lo stage

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Per gli studenti è tempo di esami di Stato e di pagelle, di promozioni e bocciature. Questi ultimi, oltre a dover ripetere l’anno, dovranno anche ripetere il percorso di alternanza scuola lavoro.

A stabilirlo, purtroppo per gli studenti, è una nota del Miur, la n. 3355 del 28/03/2017, in cui sono presenti diversi chiarimenti sotto forma di FAQ.

Quella che stiamo riportando, riguarda pertanto questo aspetto dell’alternanza in caso di bocciatura: Uno studente ripete nell’a.s. 2016/2017 la classe terza. Avendo partecipato durante lo scorso anno ad attività di alternanza scuola lavoro per un certo numero di ore nella classe terza già frequentata, si chiede se l’allievo abbia l’obbligo di assolvere all’intero monte ore di alternanza previsto dalla legge 107/2015 nel triennio (200/400 ore), ovvero se possa essere esentato per una parte di esse.

La risposta è molto chiara: Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e d.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.

A supporto di tale posizione, c’è anche una recente nota dell’USR Veneto, che specifica i seguenti punti:

La Guida Operativa sottolinea la valenza formativa, confermata dalla concreta esperienza delle scuole, dei percorsi di alternanza rispondenti ai bisogni degli “studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell’alternanza modi alternativi di esprimere le proprie capacità” (p. 58); pertanto, rispetto alla non ammissione all’a.s. successivo, il periodo di apprendimento in contesto lavorativo, adeguatamente progettato, personalizzato e già condiviso con lo studente, può rappresentare un’opportunità di rimotivazione e di recupero di apprendimenti utili al prosieguo del percorso di studi;

  le ore svolte, registrate dalle scuole nell’Anagrafe dello Studente, vanno comunque ad arricchire il curriculum dello studente non ammesso;

 – il percorso di alternanza potrà utilmente continuare nell’a.s. successivo attraverso attività personalizzate, che non costituiranno ovviamente una mera replica dell’esperienza svolta, ma saranno coerenti con il progetto formativo personalizzato.

 

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