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Ammissioni al concorso riservato per gli assistenti di cattedra

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Il sottosegretario Giuseppe Gambale, rispondendo ad un’interrogazione presentata dall’on. Valentina Aprea, ha fatto presente che “l’articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ammette a partecipare alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nelle scuole materne, nelle scuole elementari e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica – che dà titolo all’inserimento nelle graduatorie permanenti – i docenti non abilitati, gli insegnanti di scuole elementare, gli insegnanti tecnico pratici e d’arte applicata ed il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano il prescritto titolo di studio e un servizio di insegnamento effettivo di almeno 360 giorni, prestato nel periodo indicato dalla legge stessa “per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso”.

“Non sembra ricorrere il requisito del servizio, come richiesto dalla legge – ha continuato il rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione – per l’ammissione alle sessioni riservate per il personale che rivestiva il profilo di assistente di cattedra, nell’ordinamento degli enti locali, assegnato dalle province alle scuole, ed in particolare ad alcune tipologie di istituzioni scolastiche (quali istituti tecnici commerciali, nautici, licei scientifici), in quanto la particolare funzione svolta da detto personale non si è esplicata in un vero e proprio servizio di insegnamento, né tantomeno è riconducibile a classe di concorso, non coprendo ore di insegnamento curriculari”. Tuttavia il sottosegretario alla Pubblica Istruzione ha fatto sapere che “è, comunque, intendimento dell’Amministrazione approfondire la problematica, com’è prassi nei casi controversi” ed ha fatto  presente che “il personale in parola è stato ammesso con riserva a partecipare alle sessioni riservate di esami”.