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Ape volontaria: quali requisiti e come presentare la domanda

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La legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2019 la possibilità di fare domanda di Ape volontaria, ovvero l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica che può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata.

Ad aprile, l’Inps ha fatto sapere che sono state 1.736 le domande di anticipo pensionistico, a cui poi bisognerà sommare quelli della nuova finestra aperta in seguito alla deroga della Legge di bilancio 2018. Facciamo chiarezza riepilogando i punti salienti della misura.

Chi può fare domanda

Per rientrare nella misura, bisogna avere almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi se si rientra nelle 15 mansioni gravose, tra cui le educatrici e i maestri della scuola dell’infanzia (come è già accaduto per qualche migliaia nel 2017). Oppure, sempre avendo compiuto almeno 63 anni di età, trovarsi nella condizione di disoccupazione ma avendo accumulato non meno di 30 anni di contributi, così come già segnalato da La Tecnica della Scuola.

Alla deroga potranno accedere poi i lavoratori che assistono parenti di primo grado con disabilità grave oppure i dipendenti portatori di invalidità pari almeno al 74%.

Può inviare la domanda chi ha inviato certificazione del diritto all’Inps.

Possono richiederlo i lavoratori dipendenti pubblici e privati, gli autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata.

Come fare domanda

Il servizio online dal 12 aprile, come riporta INPS, consente di inviare la domanda di accesso all’anticipo pensionistico attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello, una volta ottenuta la certificazione del diritto all’APE.

La domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge, non è revocabile.

Nell’istanza il richiedente deve indicare, tra gli aderenti, sia l’istituto finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.

Cos’è l’Ape volontaria

L’Ape volontaria, si basa sulla sottoscrizione di una convenzione con banche e assicurazioni che anticipano i soldi al pensionando, per poi riscuoterli trattenendoli dall’assegno di quiescenza, con gli interessi, nel corso di 20 anni che partono dalla data di pensionamento indicata dalla riforma Fornero.

Ecco alcune informazioni su chi potrà chiedere l’Ape volontaria e quali saranno i costi della misura sperimentale valida fino al 2019, così come segnalato dal sito dell’Inps.

Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto.

L’importo massimo e minimo richiedibile sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Assieme al prestito previdenziale associato all’Ape, è prevista una polizza assicurativa sulla vita del pensionato. Se il beneficiario del prestito previdenziale muore prima di aver rimborsato tutte le rate dovute, un’impresa assicuratrice si impegna a farlo al suo posto senza che restino debiti pendenti sugli eredi.

Chiarimenti Miur per i lavoratori della scuola

Come riportato in precedenza, la nota 20038 del 19 aprile del Ministero dell’Istruzione ha ribadito che coloro che avranno il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale e riceveranno pertanto la comunicazione INPS di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2018/19, potranno presentare la domanda cartacea di cessazione con decorrenza dal 1° settembre 2018.

Per coloro che riceveranno le comunicazioni INPS dopo l’inizio del nuovo anno scolastico 2018/19 riceveranno successive indicazioni dal Miur.

Analoga domanda cartacea di cessazione potrà essere presentata dai lavoratori precoci che hanno avuto la certificazione dell’INPS attestante il possesso di un anno di lavoro prima del 19° anno di età.

Il Miur ha anche fatto presente che, se dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE social dovesse mancare il requisito e quindi venir meno anche la possibilità di accesso all’APE social, gli interessati potranno ritirare la domanda di cessazione.