Home Personale Pensione anticipata, APE volontaria e RITA per andare via prima

Pensione anticipata, APE volontaria e RITA per andare via prima

CONDIVIDI

Arrivano spesso quesiti di molti lettori che chiedono informazioni in merito alla pensione anticipata. Nello specifico i lettori si interrogano quale opzione seguire per andare in pensione prima del previsto. In attesa dei prossimi sviluppi di Quota 100, sappiamo che i lavoratori della scuola possono usufruire di 2 strumenti per chiedere la pensione in anticipo e sono: l’APE volontaria e RITA. Vediamo di capire cosa sono e a chi potrebbero essere utili.

APE Volontaria

La legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2019 la possibilità di fare domanda di Ape volontaria, ovvero l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica che può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata.

Cos’è l’Ape volontaria

L’Ape volontaria, si basa sulla sottoscrizione di una convenzione con banche e assicurazioni che anticipano i soldi al pensionando, per poi riscuoterli trattenendoli dall’assegno di quiescenza, con gli interessi, nel corso di 20 anni che partono dalla data di pensionamento indicata dalla riforma Fornero.

Ecco alcune informazioni su chi potrà chiedere l’Ape volontaria e quali saranno i costi della misura sperimentale valida fino al 2019, così come segnalato dal sito dell’Inps.

Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto.

L’importo massimo e minimo richiedibile sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Assieme al prestito previdenziale associato all’Ape, è prevista una polizza assicurativa sulla vita del pensionato. Se il beneficiario del prestito previdenziale muore prima di aver rimborsato tutte le rate dovute, un’impresa assicuratrice si impegna a farlo al suo posto senza che restino debiti pendenti sugli eredi.

Chi può fare domanda

Per poter presentare domanda di Ape volontaria nel 2018 bisognerà che i lavoratori posseggano tutti i seguenti requisiti:

  • almeno 63 anni di età;
  • avere un’età che consente di maturare il requisito per la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • essere a non meno di sei mesi dalla data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
  • aver versato almeno 20 anni di contributi;
  • avere un importo della pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale per chi ha iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1996;
  • importo di pensione, al netto della rata dell’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo AGO (501,89 euro per l’anno 2017).

Per quanto riguarda il requisito anagrafico la circolare INPS ricorda che è necessario tener presente ai fini del calcolo di quando si può richiedere l’Ape volontaria anche degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita alla data di invio della domanda. Attualmente questa è pari a sette mesi per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, incrementati di ulteriori cinque mesi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Come fare domanda

Il servizio online dal 12 aprile, come riporta INPS, consente di inviare la domanda di accesso all’anticipo pensionistico attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello, una volta ottenuta la certificazione del diritto all’APE.

La domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge, non è revocabile.

Nell’istanza il richiedente deve indicare, tra gli aderenti, sia l’istituto finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.

 

Che cos’è RITA

RITA è uno strumento di cui possono beneficiare tutti coloro che hanno aderito ad un Fondo di previdenza complementare, come ad esempio il Fondo Espero per i dipendenti della scuola, che possono vantare 5 anni di permanenza nel fondo ed almeno 20 anni di contribuzione INPS.

Quindi, invece di attingere al fondo accumulato per la pensione integrativa, il lavoratore che accede alla misura previdenziale utilizza invece quel capitale accumulato come una rendita anticipata, in attesa di maturare i requisiti per il pensionamento ordinario. La rendita potrà essere al massimo di 5 anni e può avere erogazione mensile, bimestrale o trimestrale. Oltre a godere di particolari agevolazioni fiscali, RITA può essere richiesta anche congiuntamente all’APE volontaria o all’APE sociale.

Rischi e vantaggi

Chi sceglie RITA ha due possibilità:

– Riscattare in anticipo l’intero capitale maturato con i fondi della previdenza complementare

– liquidare solo una parte di questa

Mentre nel primo caso, il lavoratore rinuncerà alla pensione integrativa futura, che sarebbe maturata mettendosi a riposo a 66 anni e 7 mesi, nella seconda ipotesi la rendita complementare non si annullerà del tutto ma non avrà cifre decisamente più basse.

Come fare domanda

Per accedere alla pensione anticipata RITA sarà necessaria un’autocertificazione su un modulo previsto dalla società che gestisce il fondo di pensione integrativa, quindi ad esempio, nel caso dei lavoratori della scuola, sarà un modulo fornito da Espero.

Per tutti gli approfondimenti, rimandiamo i lettori a contattare un patronato locale o direttamente la società che gestisce il fondo di previdenza integrativa.