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Arrivano i chiarimenti sulle graduatorie permanenti

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Riportiamo brevemente alcune delle precisazioni di interesse generale che ribadiscono principi contenuti in altre norme e che chiariscono alcuni casi abbastanza ambigui.
Le graduatorie permanenti saranno integrate o compilate ex novo (in caso di esaurimento) per posti, ruolo o singola classe di concorso, facendo riferimento al D.M. n. 39/98. Pertanto, in nessun caso saranno presi in considerazione gli ambiti disciplinari.
Per le classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari dall’1 al 6, quindi, l’inserimento in graduatoria dovrà avvenire separatamente per ciascuna delle classi di concorso interessate con voto di abilitazione distinto a seconda della specifica valutazione della professionalità acquisita in servizio (v. C.M. n. 215 del 8 settembre 1999 rettificata con successiva C.M. n. 22 del 24 gennaio 2000).

A tale proposito, il voto di abilitazione con cui i candidati si iscriveranno nelle graduatorie, nel caso dei recenti corsi abilitanti indetti con O.M. n. 153/99 e 33/2000, sarà quello complessivo risultante dal voto delle prove più il punteggio attribuito per la professionalità acquisita. Non si applica, pertanto, la disposizione contenuta nell’avvertenza in calce alla tab. A allegata al D.M. 146/2000.

Viene ribadito il principio generale che il servizio utile ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti è quello necessario per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli, cioè un servizio di 360 giorni nella scuola statale, prestato nel settore scolastico (scuola materna e/o elementare, istruzione secondaria, personale educativo) cui afferisce l’abilitazione o l’idoneità posseduta.

Nessuna speranza di inserimento, come era prevedibile, per i candidati dei recenti concorsi a cattedre e posti banditi con i decreti del 31 marzo e 1° aprile 1999 per la scuola secondaria e 6 aprile e 2 aprile 1999, rispettivamente, per la scuola materna e la scuola elementare. Anche se per alcune classi di concorso, in alcune province, si sono concluse sia le prove scritte, sia quelle orali, costoro non potranno aspirare all’iscrizione nelle graduatorie permanenti, perché non si sono verificate le condizioni previste dal Regolamento (art. 4 comma 1°) e, cioè, l’approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi su tutto il territorio nazionale entro il 31 marzo per le nomine nel successivo anno scolastico. L’inserimento dei vincitori potrà avvenire solo nella fase dell’integrazione successiva delle graduatorie permanenti.

In ogni caso, consigliamo a tutti gli aspiranti di aspettare gli ultimi giorni per presentare le domande, in quanto saranno emanati, come anticipa la Nota del 1 giugno 2000, "successivi provvedimenti attualmente in fase di perfezionamento" con cui saranno dettate ulteriori disposizioni in materia.