
Il personale della scuola, compreso i docenti di religione cattolica , sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, oltre ai permessi per i diversi motivi individuati dal CCNL, può usufruire di un periodo di sospensione dell’attività lavorativa, senza retribuzione e con il diritto alla conservazione del posto per i seguenti motivi: famiglia, lavoro, personale e si studio.
Personale con contratto a tempo indeterminato
Il personale scolastico con contratto a tempo indeterminato a richiesta può usufruire dell’aspettativa per un periodo di dodici mesi se continuativi, o fino a trenta mesi anche se non sono usufruiti continuativamente nell’arco di un quinquennio.
Personale con contratto a tempo determinato
Il personale scolastico con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, può usufruire dell’aspettativa nei limiti previsti della durata dell’incarico.
Richiesta
Il personale scolastico che intende usufruire di un periodo di aspettativa deve presentare formale richiesta scritta al dirigente scolastico, specificando il motivo dell’aspettativa e il periodo. Il dirigente scolastico analizzata la domanda può accettare, respingere, ritardare o ridurne il tempo, fermo restante che può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di servizio imprevisti.
Diniego
Qualora il dirigente scolastico dovesse respingere la richiesta d’aspettativa, deve darne motivazione in relazione alle esigenze di servizio. Fermo restante che non può entrare nel merito delle esigenze personali o familiari.
Interruzione del rapporto d’impiego
L’aspettativa indipendentemente per i motivi per i quali é richiesta, interrompe il rapporto d’impiego nella misura in cui detto periodo non è valido ai fini della maturazione delle ferie, né alla percezione della tredicesima, né all’anzianità di servizio o alla contribuzione correlata. Nel caso del personale supplente, tale periodo non è neppure valido per l’aggiornamento delle liste di graduatoria. Fermo restante che il suddetto periodo può essere riscattato con il versamento di contributi volontari.
Aspettativa per famiglia
L’aspettativa per motivi familiari o personali può essere richiesta quando un personale scolastico, docente o personale ATA, si trova in una situazione che gli impedisce dall’esercitare la sua professione in modo regolare come potrebbe essere il caso di dover assistere il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente, i figli, i genitori, fratelli e sorelle.
Aspettativa per motivi di lavoro
L’aspettativa per motivi lavorativi può essere richiesta quando un personale scolastico, docente o personale ATA, desidera intraprendere un’altra attività lavorativa in modo autonomo o societario, stipulare un contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o privata, o superare un periodo di prova in un nuovo impiego.
Aspettativa per motivi di studio
Il personale scolastico che è ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, può, su richiesta, ottenere l’aspettativa per motivi di studio, senza assegni, sempre compatibilmente con le necessità del servizio.