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Assegnazione di risorse aggiuntive per il FMOF, nota del MIM su necessità di nuova contrattazione di istituto. ANP: “Serve rettifica”

Lara La Gatta

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente fornito chiarimenti riguardanti l’assegnazione di risorse contrattuali aggiuntive per il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) relative all’anno finanziario 2025. La nota, indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche statali e ai revisori dei conti, delinea un percorso preciso per la gestione di questi fondi, che mirano a potenziare l’efficienza e l’efficacia della gestione finanziaria delle scuole.

Nuova contrattazione per fondi aggiuntivi

Nella nota il MIM sottolinea che “nello svolgimento della propria attività di supporto alle istituzioni scolastiche, anche in ragione di ulteriori contrattazioni integrative nazionali il Ministero può, nel perseguimento di un’efficiente ed efficace gestione finanziaria dell’istituzioni scolastiche, assegnare ulteriori fondi per il miglioramento dell’offerta formativa: tale eventualità non comporta la riapertura dei precedenti accordi negoziali perfezionati dalle parti contrattuali, ma necessita di una nuova e aggiuntiva contrattazione a livello di istituzione scolastica, secondo le procedure previste dalla legge.

Qualora la scuola non abbia ancora concluso la contrattazione d’istituto relativa all’ordinario MOF assegnato in sede di comunicazione del Programma Annuale, potrà inserire le nuove risorse nella contrattazione tuttora in corso“.

La posizione dell’ANP

Ed è proprio su questo aspetto che l’ANP è intervenuta.

Dopo avere correttamente ricordato che i contratti integrativi di istituto già perfezionati non vanno riaperti a seguito di eventuali ulteriori assegnazioni al FMOF, l’Ufficio afferma che tale eventualità “necessita di una nuova e aggiuntiva contrattazione a livello di istituzione scolastica, secondo le procedure previste dalla legge”. 

Ad avviso dell’ANP questa indicazione – probabile frutto dell’autonoma interpretazione dell’Ufficio senza alcun coinvolgimento della superiore Direzione Generale – è del tutto illegittima nonché indicativa di un’errata concezione delle relazioni sindacali. Ricordiamo infatti che: 

  1. la titolarità delle relazioni sindacali compete al dirigente scolastico ex articolo 25, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e nessuno ha facoltà di fornire al medesimo dirigente indicazioni su come condurle;
  2. la gestione del personale spetta, parimenti, al dirigente scolastico che agisce con gli stessi poteri del privato datore di lavoro ex articolo 5, comma 2 e articolo 25, comma 4 del citato d.lgs. n. 165/2001; 
  3. la definizione delle attività da realizzare in una scuola spetta ai suoi organi collegiali ai sensi della procedura di definizione del PTOF ex articolo 3 del d.P.R. n. 275/1999; 
  4. le materie oggetto di contrattazione integrativa sono solo quelle definite dall’articolo 30 del CCNL di comparto del 18 gennaio 2024, non modificato per questi aspetti dal nuovo CCNL che dovrebbe essere definitivamente sottoscritto proprio oggi. Tale articolo prevede con estrema chiarezza che, per quanto di interesse in relazione alla nota in questione, costituiscono oggetto di contrattazione integrativa i “criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per la determinazione dei compensi”, non certo le attività che possono essere retribuite con quei compensi“. 

L’ANP continua precisando che “pretendere di impartire “alle scuole” la disposizione di procedere a una nuova contrattazione costituisce in primis uno sgarbo istituzionale in quanto il titolare della contrattazione, come ricordato prima, è il dirigente scolastico e non “la scuola”“. 

E conclude: “L’ANP si appella dunque al Ministro e chiede l’immediata rettifica della nota in questione, raccomandando al contempo ai suoi iscritti di ignorare qualsiasi indicazione in contrasto col vigente ordinamento“. 

LA NOTA

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