
Archiviata la procedura della mobilità territoriale e professionale dei docenti con gli esiti pubblicati il 23 maggio, si pensa già alle nuove regole sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il prossimo triennio 2025-2028. La procedura delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie 2025/2025 dovrebbe partire, quasi certamente tra la fine del mese di giugno e l’inizio del mese di luglio 2025.
Rinnovo CCNI mobilità annuale
Sono migliaia i docenti in attesa di sapere quando e soprattutto chi potrà fare la domanda di assegnazione provvisoria 2025-2026. Come prima cosa è importante ricordare che il contratto integrativo riguardante la mobilità annuale, ovvero utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, deve essere rinnovato anche alla luce delle importantissime novità introdotte dal rinnovo del contratto di mobilità territoriale e professionale per il triennio 2025-2028. Prossimamente sono previsti degli incontri al MIM tra Amministrazione e sindacati, volti a determinare le nuove regole per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per i prossimi tre anni scolastici, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.
Deroghe per chi è vincolato
Anche chi ha il vincolo triennale della mobilità, molto probabilmente potrà partecipare, sempre con una specifica deroga, alla procedura di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale. Le deroghe per la mobilità annuale devono ancora essere regolamentate, ma è da considerare che vengano adottate, con maggiore felssibilità, le deroghe già previste con la mobilità 2025/2026. Vediamo di quale deroghe stiamo parlando:
a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Requisiti assegnazioni provvisorie
Per chiedere l’assegnazione provvisoria, oltre la deroga per chi ha il vincolo triennale della mobilità, ci vogliono dei requisiti di ricongiugnimento al familiare o di gravi esigenze di salute. Vediamo quali sono, nello specifico, i requisiti per potere chiedere l’assegnazione provvisoria:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Modifiche punteggi esigenze di famiglia
Dalle tabelle di valutazione dei punteggi della mobilità, si prevede che anche per le assegnazioni provvisorie ci sarà una modifica dei punteggi per le esigenze di famiglia. In particolare verrà modificato il punteggio per l’esistenza di ciascun figlio. I figli, molto probabilmente, aumenteranno il valore del punteggio per esigenza di famiglia anche nelle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, per esempio avere figli sotto i 6 anni darà cinque punti per figlio. Per chi ha figli di età compresa fra i 6 e i 18 anni, invece avrà calcolati 4 punti per ogni figlio. Dunque per esempio se un docente ha due figli, uno di età inferiore ai 6 anni e un altro di età compresa tra 6 e 18 anni, avrà un punteggio di 9 punti, oltre ai 6 punti per il ricongiungimento al familiare (figlio, coniuge, genitore…).