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26.06.2026

Assegnazioni provvisorie 2026/2027, arriva stipula del CCNI e poi sapremo le date della presentazione delle domande

Tutto pronto per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria 2026/2027, entro la settimana entrante ci sarà la firma sul nuovo CCNI mobilità annuale. Subito dopo conosceremo, tramite nota del Ministero dell?istruzione e del Merito, le date di inizio e termine della presentazione delle domande dei docenti. Sarà una finestra di circa 12 giorni presumibilmente dal 9 al 20 luglio.

Deroghe probabili nel CCNI

Nel prossimo CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ai docenti assoggettati ai vincoli di permanenza nella provincia di titolarità (vincolo interprovinciale), e nella scuola di titolarità (vincolo provinciale e interprovinciale) è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale, purché rientrino nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

Requisiti assegnazione provvisoria

Bisogna ricordare che ai sensi dell’art.7, comma 1, del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, che a quanto pare verrà integralmente confermato, i motivi di richiesta per l’assegnazione provvisoria dei docenti di ogni ordine e grado saranno:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;.
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
    .
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
    .
  • ricongiungimento al genitore.

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