Una delle domande più ricorrenti sulle assegnazioni provvisorie è: “È legittimo richiedere l’assegnazione provvisoria pe ril ricongiungimento al proprio figlio maggiorenne che è con me convivente?“. La domanda ci viene posta da una docente X, separata legalmente dal marito, che convive con due figni di 21 e 26 anni, a cui vorrebbe ricongiungersi con domanda di assegnazione provvisoria.
I requisiti per la richiesta di domanda di assegnazione provvisoria sono definiti ai sensi dell’art.7 del CCNI utilizzazioni 2025-2028. A tal proposito l’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
È necessario precisare che l’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze dell’articolo 8 del su citato CCNI utilizzazioni.
Come è possibile verificare, al primo punto dell’art.7 del CCNI utilizzazioni 2025-2028 è specificato che il ricongiungimento ai figli è riferito alla loro minore età, mentre nel secondo punto della stessa norma si fa preciso riferimento al diritto a ricongiungersi al convivente, ivi compresi parenti e affini, purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Per tale riferimento normativo, alla docente che richiede il ricongiungimento al figlio maggiorenne anagraficamente convivente con lei, spetta il totale riconoscimento ai fini del ricongiungimento e anche ai fini del punteggio.