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09.06.2026

Assegnazioni provvisorie, come si calcola il punteggio e quali sono le precedenze che si possono dichiarare

Arrivano alla nostra redazione quesiti sul funzionamento del calcolo del punteggio per le graduatorie delle assegnazioni provvisorie. Rispondiamo al quesito sul calcolo del punteggio per le assegnazioni provvisorie e su quali precedenze possono essere dichiarate.

Calcolo del punteggio per le assegnazioni provvisorie

Per i docenti il punteggio riferito al ricongiungimento è di 6 punti da considerarsi solo per il Comune in cui risiede, da almento tre mesi antecedenti rispetto al termine finale stabilito per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria.

Per il personale Ata il punteggio di ricongiungimento è di 24 punti, ma tale punteggio è riferibile solamente nel comune della persona a cui si intende ricongiungersi, fuori da quel comune non vengono calcolati.

È necessario specificare che per l’assegnazione provvisoria non si calcola il punteggio dell’anzianità del servizio e nemmeno quella dei titoli culturali, ma si calcola solamente il punteggio riferito alle esigenze di famiglia.

Quindi per il ricongiungimento ai figli, al coniuge ovvero alla parte dell’unione civile o ai genitori spettano 6 punti (si è liberi di scegliere a chi ricongiungersi tra figli, coniuge o genitori). Bisogna specificare che nel caso di ricongiungimento al genitore che non abbia più di 65 anni, non spetta alcun punteggio.

Per i figli di età inferiore ai 6 anni spettano 5 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 6 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento), mentre per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni spettano 4 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 18 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento).

Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 6 punti.

Per il personale Ata oltre ai 24 punti per il ricongiungimento sul comune di residenza della persona a cui ricongiungersi, spettano 16 punti per i figli di età inferiore ai 6 anni, poi spettano 12 punti per i figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 24 punti.

Precedenze per le assegnazioni provvisorie

Le precedenze per le assegnazioni provvisorie non danno un punteggio aggiuntivo, ma consentono di precedere tutti i docenti senza precedenza o con una precedenza di entità inferiore a quella propria.

Vediamo quali sono le precedenze principali dichiarabili:

  • Con riferimento all’art. 8, comma 1, punto II, del CCNI, e limitatamente alle utilizzazioni all’interno della stessa provincia, si evidenzia l’innalzamento a dieci del numero di anni in cui viene riconosciuta la precedenza ai docenti, trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, che chiedono il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
  • Con riferimento all’art. 8, comma 1, punto IV, del CCNI, si segnala la seguente modifica: in applicazione dell’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, modificativo dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è più contemplata la figura del referente unico dell’assistenza; è stata pertanto riconosciuta la precedenza nelle operazioni di mobilità annuale, alle condizioni, con i requisiti e secondo l’ordine di priorità previsti nel CCNI, ai docenti in qualità di:
  • personale docente destinatario dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/1992 che sia genitore, anche adottante o chi, individuato dall’autorità competente, eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio con disabilità grave perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità;
  • personale docente destinatario dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/1992 che sia coniuge o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della L. n. 76/2016 di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
  • docenti figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità;
  • ai sensi dell’art. 42 bis del decreto legislativo 151/2001 docenti genitori anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del decreto legislativo 80/2015 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
  • docenti genitori anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a sedici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali;
  • fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità;
  • personale docente, non richiamato ai precedenti punti, destinatario dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/1992 che sia parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile o il convivente di fatto ai sensi dell’art. 1 comma 36 e 37 della L. n. 76/2016 della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, o affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

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