Home Personale MODULO – Assegnazioni provvisorie Ata, domande dal 28 giugno al 12 luglio

MODULO – Assegnazioni provvisorie Ata, domande dal 28 giugno al 12 luglio

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Nella mattinata di oggi 25 giugno online i risultati dei trasferimenti della Mobilità Ata, come abbiamo riferito in precedenza.

LA NOTA DEL MI

Le istanze di assegnazione provvisoria sono possibili tra il 28 giugno e il 12 luglio. Le domande possono essere presentate in modalità cartacea. Ecco la relativa modulistica.

MODULO ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ATA

MODULO DOMANDA TRASFERIMENTO ATA

MODULO PASSAGGIO DI PROFILO ATA

La playlist su Youtube con le info utili

Chi ha fatto richiesta può verificare sul sito internet delle province eventuale uscita ed entrata. In mattinata saranno pubblicati anche sul portale Istanze Online. Ognuno potrà verificarlo entrando nel sistema con il proprio Spid.

Per l’anno scolastico 2021/2022, le domande di mobilità del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) inoltrate sono state complessivamente 27.839. Di queste, 44 sono state inviate avvalendosi di un delegato per la presentazione.

Le istanze hanno riguardato trasferimenti provinciali (22.455), trasferimenti interprovinciali (4.343), passaggi ad altro profilo provinciali (783), passaggi ad altro profilo interprovinciali (258). Per presentare la domanda c’era tempo dal 29 marzo al 15 aprile.

Si ricorda, infine, che tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo 19 del CCNI dovranno svolgersi entro la data del 9 agosto, al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.

La nota del Mi avverte che per tutto il personale docente, educativo e ATA il contratto integrativo conferma la possibilità prevista dall’articolo 7 comma 1 e dall’articolo 17, comma 1, di richiedere l’assegnazione provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell’unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. Al medesimo comma è ammessa l’istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l’ulteriore requisito della convivenza.
Relativamente al personale ATA invece all’articolo 18 – Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria – sono state definite le modalità di indicazione delle preferenze che il personale intenda far valere nelle precedenze previste nell’articolo.