Home Attualità Assegno di ricollocazione entra a regime. Tutti i dettagli

Assegno di ricollocazione entra a regime. Tutti i dettagli

CONDIVIDI

L’assegno di ricollocazione entra a regime: poche settimane fa l’ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, ha pubblicato l’avviso con il quale chiede ai soggetti interessati a erogare il servizio di manifestare interesse per accreditarsi.

Di cosa si tratta

È la prima misura di politica attiva del lavoro di livello nazionale, così come segnala l’ANPAL, e gestita tramite la rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro. È destinata alle persone disoccupate che percepiscono la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) da almeno quattro mesi.

Consiste in un servizio personalizzato erogato da un Centro per l’Impiego o da un soggetto accreditato scelto dal disoccupato, volto al rapido reinserimento nel mondo del lavoro.

L’importo dell’assegno viene riconosciuto non alla persona disoccupata, ma al soggetto erogatore che ha fornito il servizio, e solo a risultato occupazionale acquisito.

L’importo varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro, a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro e del grado di difficoltà per ricollocare il disoccupato (profilo di occupabilità).

Le tipologie di contratto per le quali si riconosce l’esito occupazionale sono il tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, e il tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi.

Le categorie di soggetti che possono accedere al servizio sono

a) i percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi. Non tutti i disoccupati, dunque, hanno diritto all’assegno.

b) I beneficiari del Reddito di Inclusione per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio; le modalità di identificazione di tali possibili beneficiari saranno definite con successivo provvedimento da definire in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

c) I lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione di cui all’articolo 24-bis del decreto legislativo n. 148/2015, ovvero impiegati in aziende in crisi; anche in questo caso, le modalità per la richiesta anticipata dell’AdR da parte di questi lavoratori saranno definiti definite con successivi provvedimenti concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Come ricevere l’assegno

Allo scadere del quarto mese di disoccupazione il percettore NASPI matura il diritto a richiedere l’Assegno di ricollocazione.

Il sistema informativo unitario (SIU), a questo punto, invierà una comunicazione al potenziale destinatario che a sua volta potrà scegliere la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale vorrà ricevere il “servizio di assistenza alla ricollocazione”.

Il soggetto erogatore potrà essere sia il Centro per l’Impiego (CPI) sia un ente accreditato ai servizi per il lavoro. Quest’ultimo potrà essere individuato dal percettore consultando l’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro disponibile nel sito dell’ANPAL.

La richiesta dell’assegno di ricollocazione è volontaria e potrà essere presentata, dal percettore NASpI, telematicamente attraverso il SIU del portale ANPAL o rivolgendosi direttamente al CPI competente.

Il CPI, che ha la competenza esclusiva per il rilascio dell’Assegno, entro quindici giorni dovrà rilasciare o meno l’assegno, dopo avere effettuato le necessarie verifiche.

In caso affermativo, il cittadino ha l’onere di recarsi dal soggetto erogatore prescelto, nella data dell’appuntamento.

In questo caso, sarà sospeso il Patto di servizio personalizzato eventualmente sottoscritto dal destinatario con il CPI competente.

Dopo il primo appuntamento sarà elaborato il “programma di ricerca intensiva” e assegnato il tutor. Il programma dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (percettore NASpI e tutor).

Da questo momento in poi verrà avviato il servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro.

Il soggetto disoccupato è tenuto a partecipare agli incontri concordati e ad accettare l’offerta congrua di lavoro; in caso contrario verranno applicate le dovute sanzioni che vanno da una prima riduzione fino alla perdita totale della prestazione di sostegno al reddito.