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Assemblee e soggetti sindacali

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Con una nota diramata nei giorni scorsi l’Aran fornisce alcuni interessanti chiarimenti in materia di relazioni sindacali.
Una prima precisazione riguarda il problema delle assemblee.
Le materie all’ordine del giorno delle assemblee – chiarisce l’Aran – "non devono necessariamente interessare problemi sindacali della singola scuola o dell’insieme dei lavoratori della stessa, ma possono essere tutti quelli che il sindacato assume come materia propria in rapporto ai propri obiettivi".
L’Aran ribadisce però che "l’assemblea sindacale può essere indetta esclusivamente dai soggetti indicati nell’art. 13 del CCNL del 15 marzo 2001 e alla stessa possono partecipare dirigenti sindacali esterni".
In altre parole le "sigle sindacali" autorizzate a convocare le riunioni sono quelle considerate "rappresentative nel comparto" ed elencate nel contratto quadro dell’ agosto 2000 (Cgil scuola, Cisl scuola, Uil scuola, Confsal-Snals  e Federazione nazionale  Gilda/Unams)
Viene inoltre chiarito che alle assemblee non posso prendere parte soggetti diversi dai lavoratori interessati (es. rappresentanti dei genitori); le assemblee non possono neppure essere pubbliche ed il dirigente scolastico può parteciparvi solo caso in cui sia esplicitamente invitato.
Quando un membro della RSU viene trasferito  o utilizzato in altra sede perde il diritto  di far parte della rappresentanza sindacale di scuola e quindi deve essere sostituito, con la nomina del primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista.
Negli incontri con le RSU, il dirigente scolastico può avvalersi della assistenza del personale del proprio ufficio appartenente a tutte le categorie professionali, mentre non è previsto l’istituto della delega.
Il dirigente scolastico ha il preciso dovere di collaborare per il buon funzionamento delle RSU, "ma – sottolinea la nota dell’Aran – ciò non può comportare un aggravio di spesa o disagio organizzativo per la scuola stessa".
"Le modalità di utilizzo delle attrezzature – conclude l’Aran in proposito – vanno, pertanto, concordate nella sede di lavoro, nel rispetto del suddetto principio".
Gli incontri fra dirigente scolastico e RSU devono avvenire normalmente al di fuori dell’orario di servizio dei rappresentanti sindacali che però possono utilizzare allo scopo i permessi previsti dalle norme contrattuali: questa regola – chiarisce l’Aran – si rende necessaria per evitare che si verifichi un indebito e incontrollato aumento delle monte ore di permessi.