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Assemblee sindacali, la dichiarazione per la partecipazione è soggetta ad un termine di preavviso? Parere ARAN

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L’articolo 31 dell CCNL 18 gennaio 2024 prevede al comma 8, con riferimento alle assemblee sindacali, che “Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile“.

La dichiarazione resa dal personale scolastico interessato a partecipare all’assemblea sindacale è soggetta ad un termine di preavviso? Tale termine è da considerare perentorio od ordinatorio?

A questa domanda ha risposto l’ARAN con orientamento applicativo 34554.

L’Agenzia ha spiegato che la dichiarazione espressa dal personale della scuola fa fede nel computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Ne consegue che il termine delle 48 ore è perentorio e tale perentorietà è correlata all’esigenza di raccogliere le adesioni di partecipazioni all’assemblea almeno 48 ore prima della data della stessa proprio al fine di consentire al dirigente scolastico di adottare tutte quelle determinazioni e misure inerenti all’organizzazione scolastica e alla gestione del personale in generale.

Dipendenti che lavorano su turni

Sull’argomento delle assembleee sindacali riportiamo anche un altro recente orientamento applicativo, il CIRS128, con il quale l’Agenzia ha risposto a questa domanda:

Può essere indetta una assemblea sindacale in orario diverso da quello previsto dalla norma contrattuale, al fine di consentire la partecipazione al personale scolastico con servizio articolato in turni?

In merito l’ARAN osserva che il comma 4 dell’art. 31 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone: “Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea….”.

Inoltre, il successivo comma 6 afferma che “ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. …”.

In proposito l’ARAN ricorda che l’individuazione della durata massima dell’assemblea e la sua collocazione all’inizio o alla fine delle attività didattiche ha come obiettivo quello di evitare che l’assemblea stessa possa comportare un’eccessiva interruzione del servizio scolastico con ripercussioni sulle famiglie, sugli alunni e l’organizzazione didattica.

Quindi, i soggetti legittimati potranno indire nella stessa giornata una sola assemblea – della durata massima di due ore – che potrà tenersi nella fascia oraria iniziale o finale delle attività didattiche giornaliere.

All’assemblea potranno partecipare anche i dipendenti che durante la fascia oraria in cui la stessa si tiene non sono tenuti a svolgere attività lavorativa (ad esempio in quanto il proprio turno di lavoro inizia successivamente). Tale personale, per le ore di assemblea non coincidenti con il proprio orario di lavoro, non dovranno richiedere alcun permesso ex art. 31, comma 1, CCNL 18.01.2024.

Partecipazione a più di due assemblee

I dipendenti della scuola possano partecipare a più di due assemblee tenute in altre istituzioni scolastiche?

L’ARAN ha risposto anche questa domanda con Orientamento applicativo CIRS127 del 17 febbraio 2025.

Innanzitutto l’ARAN richiama l’art. 31 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, nel quale viene di fatto riproposto il precedente articolo 23 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, rubricato “Assemblee sindacali”.

Il comma 2 espressamente sancisce che “In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese”.

Pertanto, sottolinea l’ARAN, “essendo il limite delle due assemblee mensili finalizzato a contenere il disservizio che l’assemblea reca all’utenza sotto il profilo della continuità didattica, lo stesso interviene indipendentemente dal luogo ove l’assemblea si svolge (istituzione scolastica o ambito territoriale)“.