
Il nostro testo unico della scuola, ovvero il d.lgs. 297/94, agli articoli 12, 13 e 14 delinea le norme che riguardano lo svolgimento delle assemblee studentesche nella scuola secondaria di secondo grado. Tra queste norme si specifica che non possono avere luogo assemblee studentesche nel mese conclusivo delle lezioni e che non esistono obblighi di sorveglianza dei docenti durante lo svolgimento delle suddette assemblee.
Diritto di riunione degli studenti
Ai sensi dell’art.12 del d.lgs. 207/94, gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli della medesima legge. In buona sostanza la legge prevede delle norme esplicite, riprese dal DPR 416/1974, in cui si specifica il diritto degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a potere richiedere e svolgere, almeno una volta al mese, delle assemblee studentesche.
Il senso culturale e civile delle assemblee
Leggendo il comma 1 dell’art.13 del d.lgs. 297/94, si comprende il senso culturale e civile delle assemblee studentesche. In tale norma è specificato che le assemblee studentesche nella scuola secondaria di secondo grado costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’ approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
Comitato studentesco e Consiglio di Istituto
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
Una al mese e nel limite delle ore di lezione
È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d’istituto. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Nessun obbligo di vigilanza
Durante le assemblee studentesche non esiste nessuno obbligo di partecipazione e quindi di vigilanza da parte dei docenti. Tali assemblee non possono svolgersi nell’ultimo mese conclusivo delle lezioni. Questo significa che non può essere concessa un’assemblea studentesca nei 30 giorni precedenti al termine delle lezioni. Se la scuola per esempio termina il sabato 7 giugno, la scuola non può concedere lo svolgimento di un’assemblea successivamente al 7 maggio. A tal propostio c’è il comma 8 dell’art.13 del d.lgs.297/94, in cui è disposto che non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Il potere di intervento del dirigente scolastico
Se durante l’assembela studentesca accade qualcosa che metta a rischio la sicurezza o che non rispetti il regolamento di Istituto, il dirigente scolastico ha il potere di intervento per sciogliere l’assemblea e quindi assumere i provvedimenti del caso. C’è da specificare che, avendo il ds interrotto l’attività didattica per concedere l’assemblea, e quindi non avendo la disponibilità dei docenti per lo svolgimento del regolare orario di servizio, l’interruzione di un’assemblea studentesca prevede il termine delle attività della giornata e non certamente la ripresa delle attività didattiche già interrotte. Se altrimenti, nel regolamento d’Istituto, fosse disposto che l’interruzione di un’assemblea studentesca prevede la ripresa delle attività didattiche, questa regola dovrebbe essere avallata da una precisa delibera del Consiglio di Istituto.