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Assenze per visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici personale ATA

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L’art. 69 del CCNL/scuola 2019/2021, nell’abrogare l’art. 33 del CCNL 2018, dispone per il personale ATA la possibilità di assentarsi dal servizio per effettuare visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici da assimilare alle assenze per motivi di salute ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

Permessi orari

Il personale ATA, può assentarsi fino a un massimo di 18 ore per anno scolastico fruibili su base sia giornaliera sia oraria, comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

Permessi fino a sei ore

Qualora il permesso dovesse essere uguale a sei ore, usufruito su base oraria, sarebbe computato nel periodo di comporto e sottoposto al medesimo regime economico delle assenze per malattia. Fermo restane che se in quel giorno, l’attività lavorativa dovesse avere la durata di 9 ore per effetto del rientro pomeridiano, ai fini del computo del periodo di comporto, secondo il parere dell’ARAN, sarà considerato sempre un solo giorno e le tre ore eccedenti faranno cumulo ai fini delle 18 ore previste.

Incompatibilità con altri permessi

I suddetti permessi:
• Non sono compatibili con l’utilizzo, nella stessa giornata, con altri tipi di permesso fruibili a ore e con i riposi compensativi per maggiori prestazioni lavorative.
• Non sono soggetti a decurtazione come avviene per le assenze per malattia per i primi 10 giorni, qualora detti permessi dovessero avere la durata dell’intera giornata lavorativa, verrebbe effettuata la decurtazione del trattamento accessorio.

Compatibilità con altri permessi

I suddetti permessi sono compatibili soltanto con quelli previsti: dall’art. 33 della legge 104/1992 e dal decreto legislativo 151/2001.

Modalità di fruizione

Il lavoratore che intende fruire dei suddetti permessi deve presentare la domanda almeno tre giorni prima, e in casi di comprovata urgenza o necessità, 24 ore prima della fruizione e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero o orario.

Giustificazione

L’assenza dei suddetti permessi è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, che ha svolto la visita o la prestazione. Detta giustificazione può essere presentata dal dipendente direttamente o per via telematica dal medico o dalla struttura.

Assenza da imputare a malattia

I permessi per le visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, sono imputati a malattia nei seguenti casi:
• Dovessero essere effettuati in concomitanza con la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente a una patologia in atto;
• Qualora l’incapacità lavorativa fosse determinata dalle caratteristiche d’esecuzione e dell’impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, degli esami diagnostici e/o delle terapie;
• Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro.

Giustificazioni

Nei casi in cui i suddetti permessi dovessero essere imputati a malattia, i lavoratori giustificano l’assenza mediante attestazione di malattia del medico curante o del medico della struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione