Con il decreto 45 del 2025, in riscontro al PNRR 2.1 della Missione 4, Componente 1 con la quale è stato previsto la riforma dei meccanismi di selezione e formazione del personale scolastico, è stata rivista la procedura per le immissioni in ruolo dei docenti di ogni ordine e grado di scuola secondo la seguente ripartizione dei posti vacanti e disponibili autorizzati:
• 50% ai concorsi e all’interno della graduatoria concorsuale il conferimento del ruolo dopo i vincitori, agli idonei nell’ordine fino al 30%;
• 50% alle GAE ; qualora dovessero essere esaurite, la quota andrebbe ai concorsi.
• I posti residuati ai docenti idonei inseriti negli elenchi regionali.
Agli elenchi regionali possono accedere i docenti della scuola di ogni ordine e grado che hanno conseguito almeno il punteggio minimo di 70/100 previsto per il superamento delle prove previste dal bando di un concorso ordinario o straordinario bandito dal 2020 in poi per posti di tipo comune e di sostegno.
Non possono accedere i candidati che a qualunque titolo siano titolari di contratto a
tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.
A seguito dell’emanazione del decreto ministeriale i docenti che hanno superato un concorso, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, possono fare domanda in una sola regione, per essere inserirti in un elenco regionale, costituito annualmente, dal quale attingere in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi e delle GAE.
Per la costituzione degli elenchi regionali, la normativa prevede che siano costituiti secondo l’ordine cronologico dei concorsi, per ogni concorso l’ordine con il quale i candidati sono inseriti con il solo punteggio delle prove concorsuali , senza la valutazione dei titoli.
Gli elenchi saranno suddivisi in due sezioni distinte:
I docenti, destinatari di nomina in ruolo in una delle sedi assegnate, hanno cinque giorni di tempo per accettare o rinunciare; in caso di mancata accettazione, sono considerati rinunciatari d’ufficio con la conseguente decadenza dall’incarico conferito, e la cancellazione dalla rispettiva graduatoria.