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Bocciato in terza media nonostante il percorso psicologico: per il TAR decide il rendimento, non la fragilità

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) si è pronunciato sul ricorso presentato dalla madre di uno studente della scuola secondaria di primo grado, bocciato al termine dell’anno scolastico 2025/2026 e non ammesso all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Secondo quanto dedotto dalla famiglia, la decisione del Consiglio di classe dell’Istituto Comprensivo interessato non avrebbe tenuto conto della complessa situazione personale dell’alunno, segnata da eventi familiari critici e da un percorso psicologico intrapreso durante l’anno. La madre evidenziava inoltre le difficoltà incontrate dal ragazzo a causa del cambio di lingua straniera studiata (da spagnolo a francese), sottolineando al contempo il parziale recupero del profitto ottenuto nel corso del secondo quadrimestre e la mancata predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) o di specifiche misure per Bisogni Educativi Speciali (BES).

La difesa della scuola e il quadro clinico non formalizzato

Costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto scolastico hanno chiesto il rigetto delle doglianze. Dalla documentazione prodotta è emerso che la scuola era stata informata dell’esistenza del percorso psicologico solo nel corso del secondo quadrimestre e che non era mai stata depositata formalmente alcuna documentazione sanitaria o richiesta di attivazione di un PDP. Gli atti hanno inoltre confermato che l’istituto aveva attivato iniziative di recupero sia curricolari che extracurricolari, mentre i contatti informali intercorsi con la psicologa del ragazzo erano stati comunque presi in considerazione per quanto possibile.

La decisione dei giudici: prevale la valutazione delle competenze

Con la sentenza n. 1783/2026, il TAR Veneto ha respinto il ricorso, ribadendo che i giudizi analitici e finali degli organi scolastici rientrano nella discrezionalità tecnica delle istituzioni didattiche e non possono essere sostituiti da valutazioni del giudice amministrativo, salvo casi di palese illogicità o travisamento dei fatti. I magistrati hanno ricordato un principio ormai consolidato in giurisprudenza: eventuali carenze della scuola nella predisposizione di strumenti compensativi o di ausilio non possono condizionare la valutazione di ammissione, la quale deve fondarsi esclusivamente sulla verifica dell’effettivo raggiungimento delle competenze richieste.

Insufficienze gravi e la ripetizione come ‘opportunità’

Nello scrutinio finale dell’alunno permanevano gravi insufficienze in materie fondamentali come matematica, francese e scienze, le quali hanno spinto il Consiglio di classe a ritenere non acquisite le basi necessarie per affrontare il ciclo di studi successivo. La sentenza chiarisce che la bocciatura non è stata frutto di un mero automatismo, ma di un apprezzamento complessivo del percorso scolastico. Nelle motivazioni verbalizzate dagli insegnanti, inoltre, il prolungamento del percorso formativo (la ripetizione dell’anno) è stato espressamente qualificato come un’opportunità di crescita e consolidamento per lo studente.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda umana e familiare trattata, il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, confermando l’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.

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