Il Tribunale amministrativo del Lazio conferma la misura cautelare che consente a un alunno di frequentare il quarto anno di liceo scientifico. Al centro del ricorso, la contestata applicazione delle misure didattiche personalizzate.
Uno studente con bisogni educativi speciali (BES), bocciato al termine del terzo anno di liceo scientifico, potrà continuare a frequentare la classe quarta in attesa della decisione definitiva sul ricorso presentato dalla famiglia. Lo ha stabilito il TAR Lazio, Sezione Quinta Quater, con l’ordinanza n. 15983/2026, pubblicata il 12 ottobre 2026, confermando il precedente provvedimento cautelare che aveva consentito l’ammissione con riserva.
La controversia nasce dalla decisione del Consiglio di classe di non ammettere lo studente all’anno successivo, deliberata durante lo scrutinio finale del 12 giugno 2026. La famiglia ha impugnato il provvedimento, contestando l’inosservanza delle garanzie procedimentali e la mancata attuazione delle misure personalizzate previste in ragione della condizione BES dell’alunno.
In considerazione dell’urgenza legata all’inizio dell’anno scolastico, il TAR aveva inizialmente accolto la richiesta cautelare con decreto monocratico, consentendo allo studente di riprendere il percorso scolastico.
Il liceo romano aveva quindi disposto, il 14 settembre 2026, l’ammissione con riserva alla classe quarta, provvedendo all’iscrizione nel registro elettronico e informando il Consiglio di classe per garantire l’effettiva applicazione della misura.
Nella successiva fase collegiale, la famiglia ha rappresentato che il ragazzo aveva ripreso regolarmente la frequenza, senza registrare assenze, mostrando una rinnovata motivazione e partecipando alle attività didattiche, compresa una prima prova scritta di italiano.
Un ulteriore elemento è emerso dalla certificazione specialistica del 2 ottobre 2026, che ha confermato il precedente quadro BES e diagnosticato anche dislessia e ADHD di tipo combinato, in presenza di fragilità emotive da monitorare.
La nuova documentazione ha inoltre indicato la necessità di applicare le misure previste dalla Legge 170/2010, insieme a specifici strumenti compensativi e dispensativi.
Esaminati gli atti, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall’art. 55 del Codice del processo amministrativo per confermare l’ammissione con riserva già disposta in via monocratica.
Nella valutazione del TAR hanno assunto rilievo le risultanze documentali, gli sviluppi successivi al ricorso e la condotta procedimentale e processuale dell’Amministrazione scolastica.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, secondo quanto riportato nell’ordinanza non aveva formulato specifiche contestazioni rispetto agli elementi sopravvenuti rappresentati dalla parte ricorrente.
La decisione ha natura cautelare e mantiene carattere provvisorio. Il Tribunale ha consentito allo studente di proseguire la frequenza della classe quarta, rinviando alla fase di merito la definizione della controversia.
L’ordinanza, pertanto, non dispone l’annullamento definitivo della bocciatura e non contiene un accertamento conclusivo sull’effettiva inosservanza delle misure personalizzate denunciate dalla famiglia.