Sei insufficienze in pagella, tra cui le materie d’indirizzo del liceo linguistico, non lasciano spazio a deroghe: la non ammissione all’esame di Stato è legittima, anche in presenza di disturbi o condizioni personali svantaggiate, qualora manchi la collaborazione attiva della famiglia e la preparazione oggettiva risulti insufficiente. Lo ha stabilito la Sezione Quarta del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con la sentenza n. 01650/2026, depositata il 24 luglio 2026, respingendo il ricorso presentato da una studentessa padovana contro l’istituto paritario presso cui era iscritta.
La studentessa aveva frequentato la classe quinta del Liceo linguistico presso un noto Istituto paritario di Padova durante l’anno scolastico 2025-2026. All’esito dello scrutinio finale, il Consiglio di classe aveva deliberato la sua non ammissione all’esame di Maturità. La motivazione dei docenti evidenziava il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento, “numerose insufficienze, alcune delle quali gravi”, una frequenza scolastica irregolare e il non costante rispetto delle scadenze didattiche.
Il quadro dei voti al termine dell’anno registrava infatti un cinque in Italiano, un quattro in Inglese, un cinque in Spagnolo, un cinque in Storia, un cinque in Filosofia e un cinque in Scienze. Di fronte a questa decisione, la giovane ha presentato ricorso al TAR Veneto, chiedendo l’annullamento del provvedimento e l’ammissione con riserva alle prove d’esame.
La difesa della studentessa ha incentrato la battaglia legale su tre punti principali. In primo luogo, ha evidenziato che la ragazza soffriva di una specifica condizione di svantaggio (BES), a fronte della quale la scuola non avrebbe attivato alcun piano di supporto personalizzato o misura dispensativa, violando la normativa ministeriale e lo stesso Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) dell’istituto.
In secondo luogo, si contestava alla scuola la mancata predisposizione di corsi di recupero strutturati nel secondo periodo dell’anno (pentamestre), sostenendo che i docenti non le avessero permesso di rimediare alle insufficienze.
Infine, la ricorrente lamentava il fatto che il Consiglio di classe non avesse tenuto conto dei suoi voti pienamente sufficienti in altre materie (come Matematica, Fisica, Scienze motorie, Educazione civica, Francese, Arte e Comportamento), dei migliori risultati del primo periodo e dei suoi progressi. Ha inoltre contestato il metodo di calcolo dei docenti, parlando di un “indebito arrotondamento per difetto” delle medie algebriche: a detta della difesa, applicando le comuni regole matematiche, le uniche insufficienze reali sarebbero state quelle in Inglese (media del 4,2) e Scienze (media del 5,08).
I giudici amministrativi hanno respinto integralmente il ricorso, confermando la piena legittimità dell’operato della scuola.
La sentenza ha chiarito anzitutto che la valutazione del percorso scolastico costituisce un atto di “discrezionalità tecnica”, non sindacabile dal giudice amministrativo se non in rari casi di palese e manifesta illogicità. Ai fini dell’ammissione, “rileva unicamente il livello di preparazione oggettivamente raggiunto dall’alunno”, mentre la media complessiva dei voti passa in secondo piano, specialmente se le insufficienze riguardano materie “qualificanti” il corso di studi (nel caso del liceo linguistico, proprio l’Inglese e lo Spagnolo).
Il TAR ha quindi smontato punto per punto le tesi della ricorrente:
Nelle motivazioni della sentenza, il TAR Veneto ha voluto ribadire un principio fondamentale del sistema scolastico italiano: la non ammissione, sebbene vissuta dai ragazzi e dalle famiglie come un provvedimento afflittivo o una punizione, “non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative”. Ripetere l’anno, concludono i giudici amministrativi citando consolidata giurisprudenza, serve proprio a consentire allo studente di colmare le lacune accumulate e acquisire le competenze necessarie per il successo formativo futuro.