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Bisogni Educativi Speciali, TAR Puglia: gli strumenti compensativi agli esami non sono un diritto automatico, le regole dei BES non sono quelle dei DSA

L’uso degli strumenti compensativi e delle misure flessibili durante l’Esame di Stato non costituisce un automatismo né un diritto incondizionato per tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES). A chiarirlo è la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con la sentenza n. 01014/2026, depositata il 12 settembre 2026, che ha respinto il ricorso presentato da un ex studente di un Istituto di Istruzione Superiore contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per chiedere l’annullamento degli esiti della Maturità dell’anno scolastico 2024/2025.

Il caso e le contestazioni alla scuola

Il giovane, in possesso di una certificazione clinica del settembre 2022 attestante “problematiche in corso di accertamento” e seguito da un Piano Didattico Personalizzato (PDP) nel corso del quarto e quinto anno di liceo, aveva impugnato i verbali d’esame e le valutazioni delle prove scritte. Il ricorrente lamentava che la Commissione d’esame gli avesse negato l’impiego di ausili compensativi – quali mappe concettuali, schemi e formulari – e una valutazione flessibile, provocando così valutazioni insufficienti e viziando il giudizio finale. Tra i motivi di gravame veniva citata anche una presunta irregolarità nell’applicazione delle griglie di correzione della prima prova scritta.

La svolta di diritto: la netta distinzione tra DSA e BES

Nel respingere l’impugnazione, il Collegio giudicante ha evidenziato il quadro normativo che distingue la tutela per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) da quella per gli altri BES.

Mentre per gli studenti con diagnosi di DSA la Legge 170/2010 stabilisce l’obbligo vincolante per l’istituzione scolastica di adottare in sede d’esame tutte le misure compensative e dispensative previste dal PDP, per gli alunni con altri BES la disciplina (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025) prevede regole nettamente differenti:

  • Nessuna misura dispensativa è prevista in sede di Esame di Stato per gli studenti BES.
  • Nessun adattamento delle griglie di valutazione delle prove scritte od orali è consentito.
  • Gli strumenti compensativi sono assicurati soltanto se già previsti e utilizzati nelle verifiche effettuate durante l’anno scolastico, e a condizione che non venga pregiudicata la validità delle prove.

La condotta dello studente e la decisione del TAR

Dall’istruttoria è emerso come l’istituto scolastico e la Commissione abbiano operato con piena attenzione e correttezza nei confronti dello studente. Nel verbale di scrutinio finale del 9 giugno 2025, il Consiglio di classe aveva stabilito che la prova d’esame sarebbe stata eventualmente supportata da strumenti compensativi, e la Commissione aveva regolarmente deliberato la disponibilità di tempi aggiuntivi, uso del PC e ausili per il colloquio orale.

Tuttavia, durante lo svolgimento delle prove scritte, interpellato dai commissari, lo studente non ha richiesto alcun strumento compensativo o supporto, arrivando a consegnare entrambi gli elaborati scritti in netto anticipo rispetto al termine massimo. Inoltre, in sede di colloquio orale, gli è stato concesso un percorso concordato per valorizzare al meglio le sue competenze.

Esclusa qualsiasi forma di negligenza o discriminazione da parte della scuola, il TAR Puglia ha respinto integralmente il ricorso, disattendendo le pretese del ricorrente, disponendo la compensazione delle spese processuali e ordinando l’oscuramento dei dati personali a tutela della riservatezza dell’interessato.

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