L’uso degli strumenti compensativi e delle misure flessibili durante l’Esame di Stato non costituisce un automatismo né un diritto incondizionato per tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES). A chiarirlo è la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con la sentenza n. 01014/2026, depositata il 12 settembre 2026, che ha respinto il ricorso presentato da un ex studente di un Istituto di Istruzione Superiore contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per chiedere l’annullamento degli esiti della Maturità dell’anno scolastico 2024/2025.
Il giovane, in possesso di una certificazione clinica del settembre 2022 attestante “problematiche in corso di accertamento” e seguito da un Piano Didattico Personalizzato (PDP) nel corso del quarto e quinto anno di liceo, aveva impugnato i verbali d’esame e le valutazioni delle prove scritte. Il ricorrente lamentava che la Commissione d’esame gli avesse negato l’impiego di ausili compensativi – quali mappe concettuali, schemi e formulari – e una valutazione flessibile, provocando così valutazioni insufficienti e viziando il giudizio finale. Tra i motivi di gravame veniva citata anche una presunta irregolarità nell’applicazione delle griglie di correzione della prima prova scritta.
Nel respingere l’impugnazione, il Collegio giudicante ha evidenziato il quadro normativo che distingue la tutela per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) da quella per gli altri BES.
Mentre per gli studenti con diagnosi di DSA la Legge 170/2010 stabilisce l’obbligo vincolante per l’istituzione scolastica di adottare in sede d’esame tutte le misure compensative e dispensative previste dal PDP, per gli alunni con altri BES la disciplina (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025) prevede regole nettamente differenti:
Dall’istruttoria è emerso come l’istituto scolastico e la Commissione abbiano operato con piena attenzione e correttezza nei confronti dello studente. Nel verbale di scrutinio finale del 9 giugno 2025, il Consiglio di classe aveva stabilito che la prova d’esame sarebbe stata eventualmente supportata da strumenti compensativi, e la Commissione aveva regolarmente deliberato la disponibilità di tempi aggiuntivi, uso del PC e ausili per il colloquio orale.
Tuttavia, durante lo svolgimento delle prove scritte, interpellato dai commissari, lo studente non ha richiesto alcun strumento compensativo o supporto, arrivando a consegnare entrambi gli elaborati scritti in netto anticipo rispetto al termine massimo. Inoltre, in sede di colloquio orale, gli è stato concesso un percorso concordato per valorizzare al meglio le sue competenze.
Esclusa qualsiasi forma di negligenza o discriminazione da parte della scuola, il TAR Puglia ha respinto integralmente il ricorso, disattendendo le pretese del ricorrente, disponendo la compensazione delle spese processuali e ordinando l’oscuramento dei dati personali a tutela della riservatezza dell’interessato.