Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), con la sentenza n. 00461/2026 pubblicata il 5 ottobre 2026, ha respinto il ricorso presentato da uno studente che aveva impugnato gli esiti dello scrutinio finale che ne avevano stabilito la mancata ammissione all’esame di maturità, chiedendo l’annullamento della bocciatura e il contestuale risarcimento dei danni.
Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, a fronte di un rendimento stentato, l’istituto aveva acquisito una relazione psicodiagnostica. Tale valutazione ha escluso la presenza di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nella lettura, scrittura e calcolo, individuando tuttavia un disturbo dell’apprendimento non verbale (DANV) rientrante nell’area dei bisogni educativi speciali (BES). In virtù di ciò, il Consiglio di classe aveva predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che prevedeva la programmazione delle verifiche, l’uso di strumenti compensativi e la possibilità di compensazione orale.
Ciononostante, al termine dell’anno scolastico lo studente ha riportato cinque insufficienze: Matematica (voto: 3), Geografia turistica (voto: 4), Tedesco (voto: 5), Arte e territorio (voto: 5) e Discipline turistiche e aziendali (voto: 5). Di conseguenza, il Consiglio di classe ha deliberato all’unanimità la non ammissione alla maturità.
I giudici amministrativi hanno giudicato infondate le doglianze della difesa, secondo cui la scuola non avrebbe rispettato il PDP o tenuto adeguatamente conto della condizione dell’alunno. Il TAR ha chiarito che esiste un’errata sovrapposizione tra la disciplina dei DSA e quella dei BES, precisando che la presenza di un BES non implica l’applicazione prescrittiva di ogni misura del catalogo astratto, né prova che tutte le insufficienze dipendano dal disturbo.
Dalle verifiche sui registri elettronici è emerso che l’istituto ha offerto numerose e flessibili occasioni di recupero, concordando spesso le date direttamente con lo studente. Tuttavia, l’alunno ha più volte rinunciato alle prove, si è presentato impreparato o ha dimenticato di portare con sé calcolatrice e formulari durante le verifiche di Matematica. Inoltre, la scuola aveva attivato specifici corsi di sostegno: a fronte di un percorso di Tedesco articolato in 9 incontri per alunni BES/DSA, lo studente vi ha partecipato per una sola lezione di 2 ore, mentre ha frequentato solo 7 ore e mezza del corso sul metodo di studio. Il TAR ha stabilito che la bocciatura è interamente attribuibile alla condotta del medesimo studente secondo il principio di autoresponsabilità. Non sono stati ritenuti decisivi nemmeno i problemi di salute verificatisi tra maggio e giugno 2026, in quanto temporalmente circoscritti e non idonei a spiegare le lacune dell’intero anno scolastico.
Nel ricorso veniva inoltre contestata l’assegnazione dei voti finali 5 in Arte e territorio e 4 in Geografia turistica, sostenendo che le medie matematiche mostrate dal registro elettronico fossero superiori. Il Tribunale ha respinto la tesi, ricordando che il voto di scrutinio finale non è un mero automatismo matematico, bensì la sintesi collegiale dell’intero percorso di apprendimento, del livello di autonomia e del mancato recupero delle lacune del primo periodo.
Il TAR ha altresì giudicato inammissibili le critiche sulla presunta disparità di trattamento rispetto ai compagni ammessi con deroghe, evidenziando che le ammissioni in deroga hanno riguardato esclusivamente studenti con una sola insufficienza, a differenza del quadro gravemente insufficiente del ricorrente.
In conclusione, il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto sia la domanda di annullamento e riammissione, sia la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ritenendola generica, infondata e priva di prova. Il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.