Con la sentenza n. 04015/2026, pubblicata il 31 luglio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha confermato la legittimità della non ammissione alla classe successiva di uno studente iscritto al primo anno di un liceo scientifico paritario. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato dai genitori dell’alunno, i quali contestavano l’omessa attivazione di un Piano Didattico Personalizzato e la mancata adozione di misure compensative adeguate per Bisogni Educativi Speciali.
La vicenda ha inizio al termine dell’anno scolastico 2025/2026. Lo studente aveva riportato gravi insufficienze in tre materie d’indirizzo (latino, inglese e matematica) e un’insufficienza in italiano. Di fronte alle evidenti difficoltà scolastiche, la famiglia aveva sottoposto il minore a una valutazione specialistica multidisciplinare.
La relazione clinica finale aveva evidenziato un quadro caratterizzato da deficit della memoria di lavoro, fragilità linguistiche, difficoltà nella produzione scritta, nell’attenzione sostenuta e nelle funzioni esecutive, raccomandando l’attivazione di un PDP per BES e l’adozione di misure compensative (come mappe concettuali, schemi e la possibilità di recuperare le prove scritte tramite colloqui orali).
La famiglia aveva trasmesso tale documentazione alla scuola chiedendo l’applicazione immediata delle misure suggerite. Tuttavia, il Consiglio di classe aveva stabilito di non attivare formalmente il PDP, rinviandone la valutazione all’anno successivo. Da qui la decisione dei genitori di impugnare la pagella e il provvedimento di non ammissione, ritenendo che la mancata attivazione del piano avesse compromesso la possibilità per il figlio di dimostrare il proprio effettivo livello di apprendimento.
Costituitosi in giudizio, l’Istituto scolastico ha difeso la legittimità della propria decisione sottolineando due aspetti fondamentali:
Nonostante la mancanza di un piano formalizzato, la scuola ha dimostrato di aver attivato interventi di supporto e recupero durante l’anno e di aver consentito l’uso di mappe concettuali nelle ultime verifiche. Il persistente mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in molteplici discipline ha quindi decretato la non ammissione.
La Quinta Sezione del TAR Lombardia ha respinto il ricorso sulla base di principi giurisprudenziali ormai consolidati:
In sede preliminare, il TAR ha inoltre accolto l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato, estromettendo dal giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per difetto di legittimazione passiva, in quanto il provvedimento impugnato era stato adottato esclusivamente dall’istituto paritario.