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Prima ora - Notizie del 3 settembre

Bocciatura legittima anche senza PDP se la certificazione BES è tardiva: lo ha deciso il TAR Lombardia

Con la sentenza n. 04015/2026, pubblicata il 31 luglio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha confermato la legittimità della non ammissione alla classe successiva di uno studente iscritto al primo anno di un liceo scientifico paritario. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato dai genitori dell’alunno, i quali contestavano l’omessa attivazione di un Piano Didattico Personalizzato e la mancata adozione di misure compensative adeguate per Bisogni Educativi Speciali.

Le origini della controversia e le difficoltà scolastiche

La vicenda ha inizio al termine dell’anno scolastico 2025/2026. Lo studente aveva riportato gravi insufficienze in tre materie d’indirizzo (latino, inglese e matematica) e un’insufficienza in italiano. Di fronte alle evidenti difficoltà scolastiche, la famiglia aveva sottoposto il minore a una valutazione specialistica multidisciplinare.

La relazione clinica finale aveva evidenziato un quadro caratterizzato da deficit della memoria di lavoro, fragilità linguistiche, difficoltà nella produzione scritta, nell’attenzione sostenuta e nelle funzioni esecutive, raccomandando l’attivazione di un PDP per BES e l’adozione di misure compensative (come mappe concettuali, schemi e la possibilità di recuperare le prove scritte tramite colloqui orali).

La famiglia aveva trasmesso tale documentazione alla scuola chiedendo l’applicazione immediata delle misure suggerite. Tuttavia, il Consiglio di classe aveva stabilito di non attivare formalmente il PDP, rinviandone la valutazione all’anno successivo. Da qui la decisione dei genitori di impugnare la pagella e il provvedimento di non ammissione, ritenendo che la mancata attivazione del piano avesse compromesso la possibilità per il figlio di dimostrare il proprio effettivo livello di apprendimento.

La difesa della scuola e la questione della “trasmissione tardiva”

Costituitosi in giudizio, l’Istituto scolastico ha difeso la legittimità della propria decisione sottolineando due aspetti fondamentali:

  1. La tempistica: la relazione clinica era stata presentata dalla famiglia solo fine aprile 2026, in una fase estremamente avanzata dell’anno scolastico, rendendo oggettivamente impossibile la predisposizione e l’attuazione di un PDP efficace in tempo utile.
  2. La natura dei bisogni: la documentazione escludeva la presenza di un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), attestando un quadro di BES per il quale la redazione del PDP non costituisce un obbligo di legge.

Nonostante la mancanza di un piano formalizzato, la scuola ha dimostrato di aver attivato interventi di supporto e recupero durante l’anno e di aver consentito l’uso di mappe concettuali nelle ultime verifiche. Il persistente mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in molteplici discipline ha quindi decretato la non ammissione.

La decisione del TAR

La Quinta Sezione del TAR Lombardia ha respinto il ricorso sulla base di principi giurisprudenziali ormai consolidati:

  • La priorità degli obiettivi formativi: i giudici hanno chiarito che, anche laddove vi sia stata una parziale o mancata attuazione delle misure compensative, ciò non può annullare il dato oggettivo del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi minimi. L’interesse preminente dello studente è ricevere una preparazione adeguata per affrontare gli studi successivi, non la promozione automatica.
  • La natura della bocciatura: la non ammissione non ha una natura sanzionatoria o punitiva, bensì una chiara finalità educativa e formativa, mirata a consentire il recupero delle lacune accumulate.
  • La tardività della certificazione: presentare una relazione clinica a fine aprile (a ridosso degli scrutini) non consente materialmente al Consiglio di classe di imbastire un percorso personalizzato che possa influire sull’esito finale dell’anno.
  • I limiti del sindacato del giudice: la valutazione sul profitto scolastico è un potere tecnico-didattico esclusivo della scuola. Il giudice amministrativo non può sostituirsi ai docenti nella valutazione del merito, ma può solo verificare l’assenza di macroscopiche illogicità o difetti di motivazione, che in questo caso non sono stati riscontrati.

In sede preliminare, il TAR ha inoltre accolto l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato, estromettendo dal giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per difetto di legittimazione passiva, in quanto il provvedimento impugnato era stato adottato esclusivamente dall’istituto paritario.

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