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Bonus mamme, ulteriore domanda per mesi non richiesti nell’istanza già presentata: scadenza 31 gennaio

L’INPS ha comunicato che il servizio di presentazione delle domande per il nuovo Bonus mamme è stato aggiornato per consentire alle lavoratrici madri di presentare un’ulteriore domanda per i mesi non richiesti nell’istanza già presentata.

Per farlo, si può utilizzare il servizio accessibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.

La domanda integrativa può essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.

Sempre entro il 31 gennaio 2026 saranno effettuare ulteriori lavorazioni delle domande, presentate entro il 9 dicembre 2025, che non hanno superato i primi controlli. Le richiedenti il Nuovo bonus mamme possono consultare gli esiti della lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento accedendo al citato servizio “Nuovo Bonus mamme”.

Importo e finalità del bonus

Il contributo consiste in una integrazione al reddito pari a 40 euro per ogni mese (o frazione di mese) lavorato.
È rivolto a:

  • Lavoratrici con due figli, titolari di contratto a tempo determinato o indeterminatoautonome o libere professioniste, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;
  • Lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo determinatoautonome o libere professioniste, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Quindi, nel caso di lavoratrici della scuola:

  • supplenti o tempo indeterminato con 2 figli fino a 10 anni
  • supplenti con 3 figli fino a 18 anni.

Le lavoratrici a tempo indeterminato con 3 figli non accede al bonus mamme, perché usufruisce già della decontribuzione in busta paga (se fa domanda).

Requisiti di accesso

Per ottenere il bonus è necessario:

  • avere un reddito da lavoro complessivo non superiore a 40.000 euro annui;
  • possedere o maturare entro il 31 dicembre 2025 il requisito relativo al numero dei figli (ossia avere almeno due figli al 1° gennaio 2025 o raggiungere tale condizione entro la fine dell’anno).

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ed è esente da imposizione fiscale e contributiva.

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