Ogni volta che entra in vigore una nuova disciplina sugli appalti pubblici, la reazione diffusa tra gli operatori si traduce quasi sempre nel timore di dover affrontare nuovi decreti, documenti aggiuntivi da produrre, verifiche inedite e ulteriore burocrazia. Questa dinamica si è puntualmente ripetuta con l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’11 marzo 2026, che ha introdotto i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’acquisto e il noleggio di computer, monitor, tablet e smartphone. Il provvedimento, entrato ufficialmente in vigore il 25 maggio 2026, ha spinto molti operatori scolastici a ipotizzare l’ennesimo adempimento formale destinato ad appesantire il lavoro delle segreterie e dei Responsabili Unici del Progetto (RUP).
Si tratta di una lettura comprensibile, ma probabilmente fuorviante. La vera rivoluzione dei CAM ICT 2026 non consiste nell’imporre nuovi adempimenti documentali, ma nel richiedere alle amministrazioni un radicale cambio di mentalità. Non parliamo di una scelta discrezionale del decisore pubblico, bensì di un obbligo di legge inderogabile inserito nel ciclo di vita dei contratti in forza dell’art. 57, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), in perfetta armonia con il PAN GPP (D.M. 3 agosto 2023).
Per troppo tempo gli acquisti pubblici sono stati valutati quasi esclusivamente sulla base del costo iniziale: se un dispositivo costava meno, veniva automaticamente considerato l’acquisto migliore. Oggi la realtà amministrativa ci dimostra che non è così. Un dispositivo che consuma meno energia, che può essere riparato facilmente, che mantiene disponibili i ricambi per molti anni e che utilizza materiali riciclati rappresenta un investimento economicamente più vantaggioso nel tempo, anche se il prezzo iniziale è leggermente superiore. I CAM 2026 introducono proprio questa logica: considerare l’intero ciclo di vita del prodotto e non soltanto il prezzo di acquisto.
È una filosofia che il Codice dei contratti pubblici aveva già anticipato con il “Principio del risultato” (Art. 1 D. Lgs. 36/2023), ponendo al centro non il rispetto formale delle procedure, ma la capacità dell’amministrazione di conseguire il miglior interesse pubblico attraverso il tempestivo affidamento al miglior rapporto qualità/prezzo, tutelando al contempo la concorrenza e la sostenibilità energetica.
In questo mutato contesto economico-giuridico, il ruolo del RUP subisce una profonda trasformazione. Non si tratta più del funzionario che accompagna passivamente una procedura amministrativa, ma di un professionista chiamato a governare processi complessi nei quali convivono diritto, economia, sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e gestione del rischio. I CAM ICT 2026 accelerano questa metamorfosi. La sola competenza giuridica rimane fondamentale, ma da sola non basta più. Oggi occorre:
Il profilo del RUP si sposta così in modo deciso verso la figura del project manager, allontanandosi dal tradizionale istruttore amministrativo.
Esiste il rischio concreto che la sostenibilità venga interpretata come una moltiplicazione di certificazioni, autodichiarazioni e allegati cartacei, un esito che il legislatore dovrebbe evitare con fermezza. Uno degli esempi più evidenti riguarda il rapporto tra i CAM e il principio europeo DNSH (Do No Significant Harm). Molti operatori della scuola si domandano cosa chiedere concretamente all’operatore, se basti l’Allegato 3 DNSH o se si rischi di esigere la stessa documentazione due volte.
Il D.M. 11 marzo 2026 integra e assorbe i requisiti di tutela previsti a livello europeo. Per i progetti finanziati da fondi strutturali (PNRR e PN), la Scheda tecnica “Do No Significant Harm” per apparecchiature elettriche ed elettroniche (Allegato 3 DNSH) funge da fondamentale parametro di rendicontazione. Tuttavia, la conformità tecnica certificata dal produttore ai sensi dei nuovi CAM 2026 soddisfa nativamente i requisiti di non arrecare danno significativo all’ambiente.
Il RUP deve pertanto strutturare un’istruttoria snella, esigendo le certificazioni originarie ed evitando la richiesta di dichiarazioni-fotocopia che appesantirebbero il procedimento in violazione del principio di auto-responsabilità e del divieto di aggravamento amministrativo. La vera semplificazione consiste nel fidarsi della documentazione tecnica prevista dalla normativa, verificandone autenticità e completezza senza trasformare la gara in una collezione di autocertificazioni. Semplificare non significa ridurre i controlli, ma eliminare ciò che non produce alcun valore amministrativo.
Un ulteriore pilastro normativo subentra nel caso in cui l’oggetto dell’affidamento includa non solo PC e tablet ma anche schermi touch e Lavagne Interattive Multimediali (LIM). In questo contesto, diviene centrale il Regolamento (UE) 2019/2021 in materia di ecodesign dei display elettronici, e il RUP è tenuto a inserire specifiche clausole di conformità nei propri atti di gara.
Clausola Tipo da inserire nel Capitolato Tecnico: “I dispositivi di visualizzazione elettronica e le lavagne interattive didattiche offerti dovranno rispettare integralmente le prescrizioni di ecodesign stabilite dal Regolamento (UE) 2019/2021, garantendo specifici indici di efficienza energetica, l’assenza di materiali alogeni nelle componenti strutturali e l’impegno all’estensione del ciclo di vita del prodotto attraverso la disponibilità di parti di ricambio originali (es. moduli display, alimentatori) per un periodo minimo di 5 anni dalla consegna della fornitura.”
L’introduzione dei CAM 2026 mette in evidenza un’altra criticità storica della Pubblica Amministrazione ed in particolare della Scuola: la scarsa programmazione degli acquisti. Risulta frequente la prassi di scuole che acquistano notebook a settembre, tablet a novembre e monitor a febbraio, utilizzando canali di finanziamento diversi ma destinati a coprire le medesime esigenze. Si tratta di una condotta che riduce il potere contrattuale dell’amministrazione e rischia di sconfinare nel frazionamento artificioso degli affidamenti, espressamente vietato dal Codice dei contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, è vietato frazionare un appalto per eludere l’applicazione delle soglie comunitarie o le regole di qualificazione. Spacchettare l’acquisto di hardware omogeneo (PC, notebook, tablet) in molteplici e reiterati affidamenti diretti sotto i 140.000 euro al fine di bypassare le procedure negoziate espone l’amministrazione a censure di illegittimità dinanzi all’ANAC e a responsabilità erariale per colpa grave.
Programmare non significa soltanto rispettare una disposizione normativa, ma implica conoscere i fabbisogni, pianificare gli investimenti e utilizzare le risorse in modo coerente, centralizzando la pianificazione nel Programma Biennale (Art. 37 D.Lgs. 36/2023 e Art. 21 D.I. 129/2018). In un momento storico in cui la digitalizzazione scolastica assorbe risorse significative, la programmazione non rappresenta più un’opzione organizzativa, bensì una vera competenza manageriale. La sfida per i Dirigenti Scolastici e i Direttori SGA consiste nel declinare tali adempimenti evitando ridondanze ed eliminando il rischio di contenzioso.
Ridurre i CAM 2026 a un semplice elenco di obblighi significherebbe perdere l’importante occasione offerta dalla riforma. La vera innovazione non consiste nell’obbligo formale di acquistare prodotti più sostenibili, ma nell’aver finalmente collegato la qualità della spesa pubblica alla qualità complessiva dell’amministrazione.
Le scuole italiane gestiscono ogni anno investimenti significativi in tecnologie digitali. Il corretto bilanciamento tra l’introduzione dei nuovi CAM ICT ex D.M. 11 marzo 2026 e la semplificazione delle procedure istruttorie rappresenta la via maestra per coniugare l’innovazione didattica con la legalità contabile ed amministrativa. Con l’adozione di capitolati chiari e griglie di valutazione rigorose, le Istituzioni Scolastiche si pongono come attori protagonisti di una transizione ecologica reale, trasparente ed efficiente.
Se questi acquisti saranno programmati, progettati e gestiti con una visione strategica, i CAM 2026 non saranno ricordati come l’ennesimo adempimento burocratico, ma come il momento in cui il procurement scolastico ha iniziato a misurarsi sulla capacità di generare valore pubblico. È questa la lezione più importante del Decreto dell’11 marzo 2026: non basta acquistare tecnologia, occorre acquistarla bene. Perché una buona gara non produce soltanto un contratto conforme alla legge, ma una scuola più efficiente, una spesa pubblica più intelligente e un’amministrazione capace di guardare al futuro.