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Cambia la ricostruzione di carriera, si valuterà tutto il servizio effettivo pre ruolo: le novità del Decreto legge salva-infrazioni

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Importanti novità per il personale scolastico dalla bozza del decreto legge recante “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello stato italiano”.

LEGGI LA BOZZA DEL DECRETO

Cambia infatti il meccanismo di ricostruzione di carriera per il personale docente e per il personale Ata della scuola, e per il medesimo personale del settore Afam, con la modifica delle disposizioni di cui al decreto legislativo 297/94.

Cosa cambia per il personale docente

Lo schema di decreto legge prevede la modifica dell’art.485 del Testo unico del 1994.

Il testo attualmente in vigore prevede, in particolare, che il servizio prestato presso le scuole statali e pareggiate, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

Detto meccanismo, in atto ancora in vigore, prevede quindi una valutazione non integrale del servizio pre ruolo statale, in quanto solo i primi quattro anni vengono valutati per intero, mentre l’eventuale ulteriore periodo pre ruolo viene valutato nel limite dei due terzi.

Sulla questione, come noto, è intervenuta una copiosa giurisprudenza sia della Corte di giustizia UE che della Corte di Cassazione, che ha dichiarato l’illegittimità della non valutabilità per intero ai fini della ricostruzione di carriera del servizio pre ruolo prestato presso la scuola statale.

Nella bozza di decreto salva-infrazioni è ora prevista una modifica al meccanismo di cui all’art.485, nel senso che per il personale docente immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, non sarà più prevista la valutazione per intero del servizio pre ruolo per i soli primi quattro anni e per il restante periodo nei limiti dei due terzi, ma sarà prevista la valutazione integrale di tutto il periodo sia i fini giuridici che economici.

Non è detto che si tratterà di un beneficio per tutti

Lo schema di decreto prevede però, anche l’abrogazione del meccanismo in virtù del quale per la valutabilità del servizio di insegnamento come anno scolastico intero è sufficiente aver raggiunto un minimo di 180 giorni di servizio.

L’art.11 comma 14 della legge 124/99 prevede infatti che “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

L’art.489 del D.Lvo 297/94, nella sua attuale formulazione, precisa poi che ai fini del riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

Si valuterà solo il servizio effettivo

Lo schema di decreto prevede quindi una sostanziale modifica del predetto meccanismo, laddove l’art.489 viene modificato nel senso che ai fini del riconoscimento, giuridico ed economico, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione.

Ai fini della ricostruzione di carriera, a partire dai docenti assunti dall’a.s. 2023/2024, si valuterà quindi solo il servizio effettivamente prestato e, conseguentemente, per la valutabilità di un intero anno scolastico non sarà più sufficiente aver prestato almeno 180 giorni di servizio.

La soluzione non sembra del tutto migliorativa

Difatti, se verrà valutato il servizio effettivo, molti docenti che hanno maturato in un anno scolastico solo il minimo dei 180 giorni previsti per la sua valutabilità, questi certamente otterranno una ricostruzione di carriera meno favorevole rispetto ai docenti che, a parità di servizio pre ruolo, l’hanno ottenuta secondo le disposizioni dell’art.485 attualmente in vigore.

Quindi, a parità di periodi di servizio preruolo, a seconda del momento di assunzione, prima o a partire dall’1.09.2023, si avranno docenti con un migliore inquadramento grazie alle previsioni attuali degli articoli 485 e 489, e docenti – gli immessi in ruolo dall’a.s. 2023/2024 – con un inquadramento anche di molto meno favorevole con la modifica degli articoli 485 e 489.

Cosa cambia per il personale Ata

Si prospetta una modifica del meccanismo di ricostruzione anche per il personale Ata.

Secondo l’attuale formulazione dell’art.569 del D.lvo 297/94, per il personale Ata il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.

Il decreto salva-infrazioni prevede infatti la modifica della predetta disposizione, con la previsione che per il personale Ata immesso in ruolo a far data dall’a.s. 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

Per il personale Ata si tratta sicuramente di una modifica in senso migliorativo, perché verrà valutato integralmente tutto il servizio pre ruolo prestato nella scuola statale.