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12.10.2026
Aggiornato alle 12:03

Carta del docente estesa al personale educativo: la Cassazione riconosce il diritto al bonus da 500 euro

Anche il personale educativo di ruolo ha pieno diritto ad accedere alla Carta elettronica del docente da 500 euro annui, il beneficio economico destinato all’aggiornamento e alla formazione professionale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) con l’ordinanza n. 25597/2026, pubblicata il 21 settembre 2026, accogliendo il ricorso promosso da un gruppo di educatori contro il Ministero dell’Istruzione ed azzerando la pronuncia di segno contrario della Corte d’Appello di Firenze.

Il caso giudiziario

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da alcuni educatori a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni educative della provincia di Arezzo. In primo grado, il Tribunale di Arezzo aveva accolto le domande dei lavoratori, confermando il loro diritto a beneficiare della carta elettronica istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Successivamente, la Corte d’Appello di Firenze aveva ribaltato l’esito del giudizio, accogliendo il gravame del Ministero. I giudici d’appello avevano ritenuto che la misura fosse riservata esclusivamente ai docenti in senso stretto, argomentando che il personale educativo, pur appartenendo alla medesima area professionale, si differenziasse per profilo e contenuti specifici dell’attività.

Le motivazioni della Suprema Corte

La Suprema Corte ha giudicato fondati i motivi di ricorso proposti dagli educatori, ricollegandosi a un orientamento giurisprudenziale già consolidato.

I giudici di legittimità hanno chiarito che, sebbene impegnata in funzioni distinte dall’insegnamento d’aula, la figura dell’educatore partecipa direttamente al processo di formazione ed educazione degli allievi, convittori e semiconvittori.

A sostegno dell’estensione del bonus, la Cassazione ha evidenziato il quadro normativo e contrattuale di riferimento:

  • Inquadramento professionale: l’art. 25 del CCNL di comparto colloca espressamente il personale educativo dei convitti ed educandati femminili all’interno della distinta “area professionale del personale docente”.
  • Contributo alla formazione: l’art. 127 del CCNL precisa che la funzione educativa si sviluppa mediante competenze psicopedagogiche e metodologiche tese a integrare l’istruzione scolastica e a conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
  • Obbligo formativo: ai sensi dell’art. 129 del CCNL, la partecipazione a iniziative di formazione e aggiornamento costituisce un preciso dovere funzionale all’attività educativa.

Parità di trattamento e sostegno economico

La sentenza sottolinea che la Carta del docente costituisce una prestazione pecuniaria finalizzata a sostenere l’aggiornamento professionale e l’acquisto di beni o servizi culturali. Essendo anche il personale educativo sottoposto a precisi oneri formativi e godendo di un’espressa equiparazione normativa del trattamento economico a quello dei docenti, non è giustificabile alcuna disparità di trattamento per quanto concerne il sostegno datoriale alle spese di studio.

Per queste ragioni, la Corte Suprema ha cassato la decisione impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo giudizio e per la regolamentazione delle spese legali.

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