Dopo la sentenza della Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, è ormai pacifico (a livello giurisprudenziale) che la Carta Docenti dev’essere erogata –oltre che per i precari con contratto fino al 31 agosto- anche in caso di supplenza “fino al termine delle attività didattiche”, dunque fino al 30 giugno.
Qualche dubbio era sorto per quanto riguarda il caso delle “supplenze brevi”.
Com’è noto, in questa classificazione sono ricomprese anche quelle che si protraggono fino al termine delle lezioni e coprono di fatto tutta l’attività di docenza annuale.
La sentenza della Cassazione aveva lasciato la questione in un limbo, tanto che in un primo momento la giurisprudenza prevalente si era espressa in modo negativo.
A seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 3 luglio 2025, ha affermato che il semplice fatto che l’attività dei docenti con supplenze brevi non si protragga fino al termine dell’anno scolastico non costituisce una ragione oggettiva valida per escluderli, ritenendo che la mera temporaneità del contratto non può giustificare una tale discriminazione.
Com’era prevedibile, la sentenza della Corte Europea non poteva non avere conseguenze sulla giurisprudenza nazionale.
Alle pronunce favorevoli dei giudici di primo grado e della Corte d’Appello di Torino (sentenza n. 165 del 24 maggio 2024), che avevano già riconosciuto il bonus per le supplenze brevi, si stanno aggiungendo a macchia d’olio le sentenze di molti altri Tribunali.
Solo nell’ultimo periodo (occorre considerare che la sentenza della Corte Europea è stata pubblicata a luglio) sono arrivate, tra le tante, la sentenza della Corte d’Appello di Messina (n. 559/2025) , quella del Tribunale di Caltagirone e del Tribunale di Verona.
Esiste una durata minima della supplenza ai fini del diritto al riconoscimento del bonus?
La giurisprudenza non ha individuato un periodo minimo. Tuttavia, è consigliabile in via prudenziale considerare solo le supplenze di una certa durata, quali ad esempio quelle fino al termine delle lezioni o di almeno 180 giorni.