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Mentre le domande di mobilità sono state tutte comunicate al sistema informatizzato del SIDI con scadenza 30 aprile 2025, è utile ricordare che il 28 aprile scadeva il termine della comunicazione al SIDI di tutti i posti disponibili nell’organico dell’autonomia. Le date delle scadenze delle comunicazioni al SIDI di organici e domande di mobilità è molto importante per tutta la complessa procedura operativa della mobilità 2025/2026.
Le cattedre orario esterne ex novo
È importante specificare che nel CCNI mobilità 2025-2028 all’art.8, comma 2, è scritto che sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare.
Quindi si comprende bene che durante la composizione degli organici alcune scuole cedono delle ore ad altre scuole in cui c’è uno spezzone di almeno 9 ore per formare una cattedra oraria esterna di nuova istituzione. Ecco che in alcune scuole si formano COE ( Cattedre Orario Esterne) di titolarità con completamento di ore in altre scuole dello stesso comune o anche di comuni diversi. Queste COE di nuova istituzione nell’organico dell’autonomia non sono poche, possiamo dire che sul piano nazionale abbiamo alcune migliaia di COE ex novo per l’anno scolastico 2025/2026.
Di particolare importanza ricopre l’art.11, comma 8 del CCNI mobilità 2025-2028, perchè spiega bene a chi e come viene assegnata la COE ex novo.
La norma riferita al suddetto comma 8 dispone che, qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico (2024/2025), tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto (2025), tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell’organico dal precedente 1° settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, o in assenza di richieste, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13, comma 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
Attenzione alle precedenze per COE ex novo
Di primaria importanza è il tenere conto nel suddetto aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto al 31 agosto 2025 delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI mobilità 2025-2028. Nel comma 3 del succitato art.13 del CCNI mobilità, è chiaramente specificato che in riferimento a quanto previsto al suddetto art. 11 comma 8 del CCNI mobilità 2025-2028, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dell’art.13 sulle precedenze dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi).
Per quanto detto, appare chiaro che per una COE con completamento nello stesso comune di titolarità, partecipano anche i docenti che sono stati esclusi dalle graduatorie per una precedenza riferita al comma 2 dell’art.13 del CCNI mobilità.