Cambiano le regole per il riconoscimento degli enti che rilasciano le certificazioni linguistiche al personale scolastico. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha predisposto uno schema di decreto destinato a sostituire il D.M. 62/2022, introducendo requisiti meno restrittivi per l’accesso degli enti all’elenco ministeriale.
Sul provvedimento è intervenuto il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) che, nella seduta del 29 ottobre 2026, ha espresso all’unanimità un parere contenente numerose osservazioni e proposte di modifica.
Il CSPI condivide l’obiettivo di favorire una maggiore apertura del mercato, ma sottolinea la necessità di garantire l’affidabilità delle certificazioni, soprattutto considerando che questi titoli sono valutabili nelle graduatorie e nei concorsi e possono costituire un requisito per l’insegnamento con metodologia CLIL.
La revisione della normativa nasce anche dalle osservazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva evidenziato alcune criticità nei requisiti richiesti agli enti, in particolare a quelli stranieri.
Il nuovo schema elimina le limitazioni legate al Paese in cui l’ente ha sede legale, consente di utilizzare sedi d’esame messe a disposizione da soggetti terzi e riduce da cinque a due anni l’esperienza richiesta nella predisposizione e somministrazione delle prove.
Vengono inoltre semplificati i requisiti relativi al personale impiegato nelle attività di certificazione e ammesse le prove adattive multilivello.
Secondo il CSPI, tuttavia, alcune semplificazioni rischiano di compromettere la qualità del sistema. Per questo propone di mantenere requisiti specifici per le competenze glottodidattiche e docimologiche, elevare al livello C2 la conoscenza linguistica richiesta a chi predispone e valuta prove dei livelli più elevati e prevedere un’esperienza degli enti non inferiore a tre anni.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le modalità di svolgimento degli esami.
Lo schema di decreto vieta le prove scritte a domicilio, ma consente lo svolgimento a distanza delle prove orali senza precisare dove debba trovarsi il candidato.
Una distinzione che il CSPI considera ingiustificata, soprattutto alla luce dei rischi connessi all’identificazione dei candidati e alla regolarità degli esami.
Nel parere si evidenzia infatti il pericolo di «sostituzione di persona, di suggerimenti di terzi e di ricorso a strumenti di traduzione o di intelligenza artificiale operanti in tempo reale».
Per questo motivo, il Consiglio propone di estendere anche alle prove orali il divieto di svolgimento a domicilio, prevedendo che tutti gli esami si tengano presso sedi autorizzate.
Resterebbe possibile effettuare prove orali a distanza, con esaminatore e candidato collegati in tempo reale, purché quest’ultimo si trovi presso un centro d’esame controllato.
Il CSPI invita inoltre a disciplinare espressamente le modalità asincrone, escludendo le prove orali registrate autonomamente dal candidato fuori dalla sede d’esame. Le registrazioni effettuate in condizioni controllate potrebbero invece essere ammesse.
Un’altra proposta riguarda la verifica dell’autenticità dei titoli dichiarati dal personale scolastico.
Attualmente le scuole devono spesso rivolgersi direttamente agli enti certificatori per controllare le certificazioni presentate dagli aspiranti, con conseguenti rallentamenti delle procedure e un aggravio di lavoro per gli uffici di segreteria.
Il CSPI suggerisce quindi che ogni certificazione riporti un codice identificativo univoco, la data e la sede di svolgimento dell’esame.
Il codice dovrebbe consentire la verifica attraverso un sistema telematico integrato nelle piattaforme ministeriali, permettendo alle istituzioni scolastiche di accertare rapidamente l’autenticità dei titoli.
Il Consiglio propone anche l’obbligo per gli enti di conservare per almeno cinque anni gli elaborati, gli esiti e le registrazioni delle prove, considerando che i controlli possono intervenire anche molto tempo dopo il conseguimento della certificazione.
Il parere affronta anche un aspetto particolarmente importante per i docenti che utilizzano le certificazioni linguistiche nelle graduatorie e nelle procedure concorsuali.
Il CSPI chiede di chiarire che la validità del titolo debba essere verificata con riferimento alla data di svolgimento dell’esame.
In particolare, dovrebbe essere considerata valida la certificazione conseguita presso un ente regolarmente iscritto nell’elenco ministeriale, per la lingua e il livello interessati, al momento della prova.
In questo modo, eventuali vicende successive riguardanti l’ente non metterebbero in discussione la validità delle certificazioni già conseguite.
Il Consiglio propone inoltre che gli enti che abbiano presentato regolarmente domanda di rinnovo possano mantenere l’iscrizione fino alla conclusione del procedimento amministrativo.
Il CSPI ritiene necessario rafforzare anche il sistema dei controlli sugli enti certificatori, prevedendo verifiche a campione, visite ispettive e sanzioni proporzionate alle irregolarità riscontrate.
Nei casi più gravi dovrebbe essere possibile procedere alla cancellazione dall’elenco ministeriale, salvaguardando comunque le certificazioni precedentemente rilasciate.
Il Consiglio segnala inoltre l’assenza, nello schema di decreto, di disposizioni specifiche per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento e propone di introdurre adeguate garanzie, richiamando la Legge 104/1992 e la Legge 170/2010.
Il parere evidenzia infine alcune criticità nelle disposizioni transitorie, soprattutto per le domande di iscrizione degli enti presentate entro il 10 novembre 2026.
Secondo il CSPI, occorre chiarire quali regole debbano essere applicate alle istanze già presentate e garantire che gli enti si adeguino tempestivamente alle nuove modalità di svolgimento delle prove.