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Chi ricoprirà i tantissimi posti dell’organico potenziato rimasti vacanti?

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Adesso che la fase C è terminata restano da trovare i docenti che dovranno occupare le migliaia di posti che, per un motivo o per un altro, non sono stati ricoperti da personale che ha preso effettivamente servizio.

Per prima cosa ci sono i circa 8 mila posti vacanti per mancanza di aspiranti o  per mancata accettazione della nomina e poi ci sono i circa 15 mila docenti che non hanno lasciato la supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche o che per qualsiasi altro motivo hanno chiesto ed ottenuto, dagli uffici scolastici, il differimento della presa di servizio.
Fatti due conti ci sarebbero almeno 20 mila posti da ricoprire con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Intanto le scuole domani avranno questi posti in organico potenziato disponibili e vacanti e i dirigenti scolastici non sono autorizzati, dal comma 95 della legge 107/2015, a chiamare un supplente fino all’avente diritto. Allora una domanda sorge spontanea: “Chi ricoprirà i tantissimi posti dell’organico potenziato rimasti vacanti?”.
La norma prevede che i posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre vengano assegnati dalle GAE. Quindi appare logico che saranno gli Ambiti territoriali a convocare ed assegnare questi posti. Infatti il DM 131/2007 all’art. 1 dispone che nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacante e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
Questo è appunto il caso dei posti in organico potenziato a cui non è stato possibile assegnare il docente di ruolo e per cui si dispone entro la data del 31 dicembre la supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.
Nell’art. 1 comma 2 del suddetto decreto ministeriale per le supplenze è scritto che l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento.
Il dirigente scolastico può attribuire una supplenza annuale, ai sensi dell’art.7 del DM 131/2007, solo se non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento, per esempio se le GAE fossero rimaste esaurite. Per cui i dirigenti scolastici che si trovano in queste situazioni, dovrebbero accertarsi se gli uffici scolastici provinciali si stanno attivando a nominare tramite GAE per tali posti.
Il problema sarò per quei dirigenti che si trovano non assegnato il posto in organico potenziato e tale posto non compare nelle classi di concorso della scuola e per cui non esiste nemmeno la graduatoria interna d’Istituto. In quel caso cosa dovrebbe fare il dirigente scolastico? Forse servirebbe una nota esplicativa del Miur in modo da rendere eseguibile la copertura di tutti i posti dell’organico potenziato che altrimenti rischiano di restare vacanti per tutto l’anno scolastico.