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Cinquecento fra dirigenti scolastici e docenti per il supporto all’autonomia

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Con la circolare n. 50 dell’8 maggio il Miur ha dettato le norme per l’assegnazione, per l’anno scolastico 2002/2003, dei dirigenti scolastici e dei docenti, all’Amministrazione Centrale e agli Uffici Scolastici Regionali, per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica di cui al comma 8 dell’art. 26 della legge n. 448 del 23/12/1998. Le domande del personale interessato, formulate ad un solo ufficio centrale o regionale, dovranno essere inviate all’ufficio centrale e regionale presso il quale si chiede l’assegnazione, entro il termine stabilito dallo stesso ufficio e comunque non oltre il 5 giugno 2002.
Il contingente di dirigenti e docenti da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, è stato fissato in 500 unità così ripartite: 119 unità all’Amministrazione centrale e 381 agli Uffici scolastici regionali.
I dirigenti scolastici ed i docenti che aspirano ad essere chiamati a svolgere i compiti di supporto all’autonomia dovranno essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale.
In via esemplificativa siffatti requisiti vengono raggruppati dalla circolare secondo taluni criteri: competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale; motivazioni professionali a far parte dei processi di innovazione; capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità; spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall’autonomia. La tipologia dei titoli prevede: titoli culturali, titoli scientifici e titoli professionali.
L’esame dei candidati verrà effettuato da una commissione appositamente costituita presso ciascun Ufficio e consisterà nella valutazione dei titoli e in un colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali e delle competenze coerenti con le problematiche dell’area di utilizzazione.
Il personale utilizzato sarà collocato fuori ruolo. Il servizio sarà valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni dello stato giuridico ed economico.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore a un quinquennio comporteranno la perdita della sede di titolarità. I docenti che perderanno la titolarità, all’atto del rientro in ruolo o alla cessazione del comando, avranno priorità di scelta tra le sedi disponibili.