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Circolare della Funzione Pubblica sulle assenze del personale

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Firmata oggi 17 luglio dal ministro Renato Brunetta la circolare n. 7 indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni con la quale si forniscono indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina in materia di assenze dei pubblici dipendenti contenuta nell’art. 71 del decreto legge 112. 
La circolare chiarisce innanzitutto gli aspetti retributivi della norma.
Il testo della legge recita che “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.
La circolare spiega che si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.
Per quanto riguarda il personale appartenente all’area I (per esempio i dirigenti tecnici, ex ispettori scolastici) vanno considerati lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità. Trattamento analogo è riservato ai dirigenti scolastici.
La decurtazione della retribuzione –  chiarisce la circolare – si applica ad ogni evento di malattia, a prescindere dalla durata, e riguarda i primi dieci giorni di assenza.
Per i docenti la trattenuta si dovrebbe aggirare sugli 8-9 euro lordi al giorno (circa 6 netti); per i dirigenti scolastici la cifra sale a 28 euro lordi giornalieri (circa 20 netti).
Per quanto concerne le modalità di certificazione della malattia, viene chiarito che il terzo evento di malattia nell’anno solare e le assenze superiori a dieci giorni devono essere sempre giustificati con certificato medico rilasciato da strutture sanitarie pubbliche o da medici convenzionati.
Inoltre d’ora innanzi tutte le amministrazioni statali, e quindi anche le Istituzioni scolastiche, saranno obbligate a fare richiesta di visita fiscale anche nel caso di assenza per un solo giorno. 
Questa disposizione appare tuttavia di difficile applicazione pratica, dato che già oggi accade spesso che i servizi di Medicina legale delle ASL comunichino alle scuole di non essere in grado di disporre la visita fiscale richiesta.
Senza contare che le scarse risorse finanziarie delle scuole potrebbero rendere problematico il pagamento delle parcelle emesse dalle ASL
Una scuola di medie dimensioni con 120-130 dipendenti potrebbe avere la necessità di disporre non meno di 20 visite fiscali al mese, almeno per il periodo più critico (normalmente da novembre a marzo) per un totale di un centinaio di visite fiscali: spesa di massima, due-tremila euro all’anno, pari ad un terzo dei fondi che il Ministero assegna alla scuola per il funzionamento ordinario !
A partire dal 2008,  le scuole non pagano più la Tarsu, ma si vedono colpite da un altro balzello che renderà sempre più difficile la quadratura dei conti.