Home Precari Circolare supplenze brevi: previste responsabilità e sanzioni per i Dirigenti

Circolare supplenze brevi: previste responsabilità e sanzioni per i Dirigenti

CONDIVIDI

La circolare n. 6 del 28 ottobre 2016, oltre a contenere indicazioni sulla procedura da seguire per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, spiegano anche quali sono le responsabilità dei Dirigenti scolastici e le sanzioni in caso di inadempienza.

In particolare, il Dirigente scolastico è responsabile della corretta imputazione della spesa e del corretto  inserimento dei contratti. È quindi fondamentale l’individuazione esatta della tipologia di supplenza, perché c’è differenza, in termini procedurali e di pagamento, tra una supplenza breve e saltuaria e le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Queste ultime, infatti, gravano su ruoli di spesa fissa degli uffici periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre il sistema di pagamento delle supplenze brevi si svolge in cooperazione applicativa tra il sistema informativo del MIUR SIDI e il sistema del MEF NoiPA, con il coinvolgimento del Sistema spese della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), ed è soggetto ad un limite di stanziamento annuo.

Quindi, è compito del Dirigente assicurare la procedura di stipula del contratto di supplenza breve e saltuaria sul sistema SIDI, nonché la sua trasmissione a NoiPA con le funzioni disponibili in “Fascicolo Personale Scuola =>Gestione giuridica e retributiva contratti scuola secondo le tempistiche descritte all’articolo 2 del DPCM 31 agosto 2016.

L’esecuzione corretta della procedura è dunque molto importante, perché gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal DPCM concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e sono fonte di responsabilità dirigenziale, qualora le violazioni riscontrate (errori di imputazione delle spesa o mancato rispetto delle tempistiche) dovessero  essere riconducibili a cause imputabili all’operato dei dirigenti scolastici stessi.