Home I lettori ci scrivono Classe concorso A017: il Miur sbaglia sapendo di sbagliare…

Classe concorso A017: il Miur sbaglia sapendo di sbagliare…

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Siamo docenti del Coordinamento nazionale classe di concorso A017 in attesa della definizione del regolamento per le classi di concorso da ben sette anni. Il 15 marzo 2010 venivano emanati i Regolamenti nn. 87/88/89 per il riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica. Con circolare prot. A00DGPER n. 5358 del 25/5/2010, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per il personale scolastico – rendeva note le “Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino”.

Con note prot. n. 1348 del 21 aprile 2010 e n. 4968 dell’11 maggio 2010 venivano trasmesse “le tabelle di confluenza della attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative alle sole classi prime dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali interessate dal riordino dal 1 settembre 2010”; ciò in attesa del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso previsto dall’art. 64 della legge n. 133 del 2008 e ancora in corso di definizione.

La nota 2320 del 29 marzo 2012 – Assegnazione insegnamenti tabelle versione del 5 giugno 2012 relativamente agli organici per l’a.s. 2012/2013 – assegna SOLO ED ESCLUSIVAMENTE alla classe di concorso 17/A l’insegnamento della disciplina Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva prevista nel quadro orario degli Istituti professionali B3 – indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”.

La nota 2916 del 21 marzo 2013 – Assegnazione insegnamenti per l’a.s. 2013/2014 -inserisce la disciplina Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva tra gli insegnamenti atipici assegnandone l’insegnamento alla classe di concorso 17/A oppure alla 19/A.

La nota 3119 del 1 aprile 2014 Miur – “Assegnazione insegnamenti alle classi di concorso 2014- 2015”: ripristina la TIPICITA’ dell’insegnamento della disciplina Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva con riferimento “alle attuali classi di concorso, integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi agli ordinamenti del quinquennio degli istituti di secondo grado”. Cioè è necessario verificare i “contenuti” della disciplina che afferiscono alla classe di concorso 17/A.

Poi il Miur ci RIPENSA e indirizza agli Usr la nota prot. n. 1666 del 19 maggio 2014 con la quale decide di ripristinare, anche per l’anno scolastico 2014/2015, l’atipicità delle classi 17/A e 19/A per l’insegnamento della disciplina “Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva” con la seguente MOTIVAZIONE: “La decisione è derivata, udite bene, da una serie di richieste per un riesame delle classi assegnate dal quale emersi i seguenti elementi: la disciplina di “Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva” dell’Indirizzo B3 “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” e dell’opzione “prodotti dolciari artigianali e industriali” presenta risultati di apprendimento in termini di competenze che afferiscono sia alla classe di concorso 17/A, in maggior numero, ‘assegnazione in atipicità, nei precedenti anni scolastici, ha inoltre consentito una riduzione degli insegnanti soprannumerari, soprattutto dei docenti della 19/A.(ragionamento paradossale, e disonesto, se si riducono i sovranumerari della classe di concorso 019, nella stessa misura si fanno crescere quelli della classe di concorso 017) Quindi, sulla base di tali considerazioni, il Miur ha ritenuto di ripristinare l’atipicità delle due classi anche per il prossimo anno scolastico.

ALLORA CHIEDIAMO:

 

• chi ha fatto tali richieste e a quale titolo;

• se i risultati di apprendimento in termini di competenze afferiscono alla classe di concorso 17/A in maggior numero, stiamo parlando di “poco più” o “poco meno”? Gli studenti italiani, quindi, si meritano tanta approssimazione? E quando si parla di risultati catastrofici dei nostri studenti nella financial literacy cosa potremo dire? Le competenze finanziarie, più o meno, le può insegnare anche il docente “professore di diritto amministrativo o penale o civile”?

• è ovvio che l’applicazione della NOTA ha consentito la riduzione dei docenti soprannumerari della A019 ma è stato verificato e misurato l’effetto SOPRANNUMERARIETA’ DEI DOCENTI DELLA CLASSE DI CONCORSO A017? O dobbiamo pensare che un docente A019 abbia maggior peso di un docente della A017?

 

Inoltre, a seguito del ricorso presentato da docenti della Sardegna e della Sicilia, il Tar del Lazio ha sospeso, in data 25 settembre con ordinanza n. 04545/2014 REG.PROV.CAU, la nota 1666 del 19 maggio 2014, l’efficacia della predetta nota ministeriale con conseguente annullamento di atipicità dell’insegnamento Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura ricettiva riconducendo tale insegnamento alla classe di concorso A017, con la motivazione che “Ritenuto di confermare l’orientamento assunto dalla Sezione in numerosi precedenti che hanno riguardo alle classi atipiche (Tar Lazio, sezione III bis 23/7/2012, n. 6802, 11/6/2014, n. 6212, 3/2/2014, n. 1305) concernenti altre materie, ma nelle quali è stato costantemente ribadito il principio che con semplici note non può essere modificato il D.M. del 30 gennaio 1998, n. 39, arrecando pregiudizio ai docenti titolari delle rispettive classi di materia ai fini della assunzione”.

A seguito di ciò, nell’anno scolastico 2013/2014, la disciplina “Diritto e tecnica amministrativa “è stata insegnata sia dai docenti della A017 (Economia Aziendale ), sia dai docenti della A019 (Diritto ed economia) i quali non hanno le conoscenze in materia contabile per non averle mai studiate durante il loro percorso di studio universitario, ne tanto meno possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento della suddetta disciplina (A017). Inoltre è opportuno evidenziare una disparità di trattamento nella preparazione degli alunni, in quanto quelli seguiti dai docenti della A019, presentano una preparazione lacunosa in materia contabile e non un “valore aggiunto” come lo ha definito il direttore Chiappetta. E il MIUR COSA FA? In ossequio al principio che la mano destra non sa quello che fa la sinistra, in data 27/02/2015 emana la nota n. 6753/15 per la trasmissione del Decreto sugli organici, pubblicando le tabelle per l’assegnazione degli insegnamenti, in tutte le classi dei nuovi ordinamenti, alle classi di concorso e ribadendo l’atipicità della disciplina Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva.

Errare è umano, perseverare è diabolico.

A noi sembra un paradosso che la P.A. possa decidere che di fronte alla riduzione di un organico scolastico il docente A019 abbia il diritto di essere salvato e il docente di A017 possa essere sacrificato.

La P.A. dovrebbe operare secondo il principio dell’IMPARZIALITA’ tra i cittadini, dell’EFFICACIA del suo comportamento nei confronti degli studenti che, in tal modo, disporranno di competenze omogenee, dell’EFFICIENZA perché cittadini con competenze finanziarie insufficienti non possono garantire che “il capitale umano” possa contribuire al successo del Paese. Se al Ministero le cose non sono ancora abbastanza chiare, viste le quattro note che si smentivano vicendevolmente, noi centinaia di docenti della classe di concorso A017 riuniti in coordinamento nazionale vogliamo rivendicare il diritto dei docenti in possesso di laurea economico-aziendale e di relativa abilitazione, leso da circolari o note del Miur con le quali è stato esteso l’insegnamento della materia Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva, negli istituti professionali per l’Enogastronomia e l’accoglienza turistica a docenti che non posseggono competenze economiche ed amministrative, e non hanno l’abilitazione per la classe di concorso A017.

Inoltre la cancellazione della nota 6753/15 eviterebbe all’Amministrazione una valanga di ricorsi di delle famiglie degli studenti che saranno respinti nell’anno scolastico, o anche all’esame di Stato, che potranno ricorrere per mancata abilitazione del docente della classe.