Con l’istituzione dei decreti delegati nel lontano 1974, confluiti nel T.U. 297 del 1994, è stata disegnata una scuola come comunità educante, all’interno della quale il docente è chiamato a operare non più in solitudine, ma in collaborazione con i colleghi non solo a livello di classe, ma anche di scuola al fine di dare il proprio contributo sui problemi inerenti il funzionamento didattico.
I decreti delegati hanno posto alla base della riforma scolastica, la necessità di dare alla scuola una dimensione di comunità, limitando l’esercizio dell’autoritarismo e affermando in modo chiaro che una scuola che educa alla partecipazione, alla democrazia e alla libertà deve essere libera e partecipata, fondata sul metodo democratico.
Il collegio dei docenti, presieduto e coordinato dal dirigente scolastico nel rispetto delle specifiche competenze dell’organo stesso, è composto da tutto il personale docente di ruolo e non, in servizio nella scuola con potere deliberante, in materia di funzionamento didattico dell’istituzione.
Significa avere la possibilità di decidere, di prendere decisioni su un determinato argomento, dopo un articolato dibattito, dove tutti possono esprimere il proprio parere e alla fine a maggioranza e con il massimo rispetto per la minoranza, assumere una decisione libera, responsabile e non condizionata.
Purtroppo, come ci scrive un nostro lettore, spesso la passività degli insegnanti non consente una attiva partecipazione dei docenti, ciò fa sì che le delibere diventano solo atti formali nella misura in cui tutto è già predisposto, approvato senza alcuna votazione e con il tacito assenso dei presenti.
In tutte le disposizioni di legge, riguardanti la scuola, é sempre inserita la dicitura “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali” per cui è opportuno che il rispetto sia effettuato realmente attraverso:
• Un dibattito aperto e franco sui punti all’ordine del giorno;
• Che i punti da deliberare siano sottoposti a votazione palese con la trascrizione nel verbale del numero dei docenti a favore, contrari e astenuti;
• La trascrizione di eventuale motivazione di voto contrario;
• La lettura e l’approvazione del verbale nella stessa seduta, o al massimo in quella successiva;
• La possibilità dei docenti, componenti il collegio, di integrare, modificare e precisare il contenuto del verbale.