La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità in materia di congedo parentale, ampliando le tutele per i genitori lavoratori. La modifica principale riguarda l’età dei figli per i quali è possibile richiedere l’astensione dal lavoro, che passa da 12 a 14 anni.
L’intervento normativo si inserisce nel quadro già previsto dal Testo unico sulla maternità e paternità, senza modificare i limiti massimi complessivi di fruizione del congedo, ma estendendo la platea dei beneficiari in termini temporali.
Resta fermo il limite massimo di dieci mesi complessivi di congedo parentale tra i genitori, elevabile a undici mesi nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per almeno tre mesi, anche in modo frazionato. La novità, dunque, incide esclusivamente sull’età del figlio, non sulla durata complessiva del beneficio.
Il diritto al congedo parentale spetta a entrambi i genitori. La madre lavoratrice può fruirne, dopo il congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Il padre lavoratore può usufruirne dalla nascita del figlio per un massimo di sei mesi, che diventano sette qualora eserciti il diritto per almeno tre mesi. Il genitore unico ha diritto a un periodo massimo di dieci mesi.
Madre lavoratrice
Padre lavoratore
Genitore unico
Il congedo parentale non comporta la riduzione delle ferie ed è valido ai fini dell’anzianità di servizio. Sul piano economico, il primo mese è retribuito al 100 per cento, il secondo e il terzo mese all’80 per cento, i successivi sei mesi al 30 per cento, mentre gli ultimi due mesi non prevedono retribuzione.
Retribuzione
La Legge di Bilancio interviene anche sul congedo per malattia del figlio, raddoppiando i giorni a disposizione di ciascun genitore, che passano da cinque a dieci. Il beneficio può essere utilizzato per l’assistenza ai figli fino al compimento dei 14 anni.
Nel comparto scuola, il congedo parentale può essere richiesto dal personale docente e ATA, sia a tempo indeterminato sia con incarico annuale fino al 31 agosto o al termine delle attività didattiche. I supplenti brevi possono usufruirne solo se il contratto copre l’intero periodo di assenza richiesto.
I periodi di congedo fruiti in modo continuativo comprendono anche i giorni festivi. La stessa regola vale per la fruizione frazionata, se non interviene il rientro in servizio. La domanda deve essere presentata indicando la durata del periodo richiesto, di norma almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’astensione e, in ogni caso, entro le quarantotto ore precedenti.
La richiesta può essere inoltrata direttamente dall’interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante strumenti telematici che garantiscano la certezza dell’invio.