La Legge di Bilancio 2026 introduce alcune novità in materia di congedo parentale, incidendo in modo rilevante sui diritti dei genitori lavoratori. Le modifiche riguardano in particolare l’estensione dell’età dei figli per i quali è possibile richiedere l’astensione dal lavoro.
Le nuove disposizioni si inseriscono nel quadro normativo già previsto per il congedo parentale, fermo restando il limite massimo complessivo di fruizione e le condizioni stabilite per ciascun genitore.
La Legge di Bilancio per il 2026 ha aumentato la possibilità di richiedere il congedo parentale per i figli, estendendo il limite di età da 12 a 14 anni.
Resta inteso che i congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, estendibili a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
La modifica interviene quindi sull’età dei figli, senza alterare i limiti massimi complessivi già previsti dalla normativa vigente.
Nell’ambito del limite complessivo previsto, il diritto di astenersi dal lavoro per congedo parentale spetta a entrambi i genitori, secondo modalità e durate differenziate.
Il diritto compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.
Spetta inoltre al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette mesi nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
Il genitore singolo ha diritto a fruire del congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Il congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, produce specifici effetti giuridici ed economici.
In particolare, il periodo di congedo parentale:
Con la Legge di Bilancio, sono stati raddoppiati i giorni di congedo per malattia del figlio, che passano da cinque a dieci giorni per ciascun genitore.
Il congedo per malattia del figlio può essere utilizzato per assistere i figli malati fino al raggiungimento del quattordicesimo anno di età.
Nel settore scuola, ha diritto a richiedere il congedo parentale tutto il personale scolastico, sia docente sia ATA.
Il diritto spetta al personale con contratto a tempo indeterminato e a quello con incarico annuale fino al 31 agosto o al termine delle attività didattiche (30 giugno).
I supplenti brevi e saltuari, con nomina del dirigente scolastico, possono usufruire del congedo parentale esclusivamente se il contratto copre l’intero periodo richiesto.
I periodi di assenza per congedo parentale fruiti in modo continuativo comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi.
La medesima modalità di computo si applica anche nel caso di fruizione frazionata, qualora i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal rientro in servizio del lavoratore o della lavoratrice.
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, la lavoratrice madre o il lavoratore padre devono presentare la domanda di congedo parentale indicando la durata del periodo richiesto.
La domanda va presentata alla direzione di appartenenza, di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, salvo eventuali situazioni particolari.
Resta fermo che la richiesta deve essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
La domanda di congedo parentale può essere presentata direttamente dall’interessata o dall’interessato.
In alternativa, può essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante strumenti telematici idonei a garantire la certezza dell’invio, nel rispetto del termine minimo di cinque giorni.