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Come funziona il congedo parentale per gli insegnanti?

Il decreto 151 del 2001, nell’affrontare la materia concernente il congedo parentale, dispone che i genitori, per ciascun figlio, hanno diritto di astenersi dal lavoro complessivamente fino 10 mesi, elevabile a 11, fino al 12 anno del figlio, nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Fermo restante che è lasciata alla contrattazione di settore la modalità di fruizione del congedo:
• Su base oraria;
• Sui criteri di calcolo della base oraria;
• Sull’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Fruibilità in modo frazionato

I primi trenta giorni di congedo parentale, per il personale docente, computati complessivamente per entrambi i genitori, possono essere fruiti anche in modo frazionato.

Riconoscimento dei primi trenta giorni

Detto periodo, riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio, non riduce le ferie, è valutato ai fini dell’anzianità di servizio ed è retribuito per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

Congedo parentale intercalato da giorni festivi

I periodi di assenza per congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche i giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi periodi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

Modalità presentazione domanda

Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, la lavoratrice madre o il lavoratore padre devono presentare la relativa domanda alla scuola di appartenenza, inviandola:
• Per raccomandata con avviso di ricevimento;
• Per PEC;
• Attraverso altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio.

Tempi per la presentazione della domanda

La domanda, da presentare cinque giorni prima del periodo di astensione, tranne che per particolari e comprovati motivi che rendano impossibile il rispetto dei cinque giorni, va presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro con l’indicazione della durata.

Diritto alla mobilità

Al personale docente in congedo parentale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per:
• Il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni;
• Il ricongiungimento a un genitore ultra sessantacinquenne;
• Assistere un familiare con disabilità, in qualità di caregiver.
Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/92.

Retribuzione del periodo di congedo parentale

Per il personale docente, così come per tutti i lavoratori, a seguito delle modifiche introdotte dalle leggi finanziarie del 2024 e 2025, la retribuzione spettante per il periodo di congedo parentale è la seguente:
• Intera per i primi 30 giorni;
• All’80% per il secondo e il terzo mese;
• Al 30 % per i restanti mesi

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