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Come funzionano i passaggi di ruolo e di cattedra?

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Il timore che i passaggi di ruolo e di cattedra possano determinare una difficoltà per le fasi di mobilità B, C e D di alcune discipline è un fatto concreto.

Infatti, è un dato matematico che chi passa di ruolo sul 25% dei posti disponibili crea maggiori o minori probabilità di trasferimento per le fasi successive della mobilità. In buona sostanza, se per esempio ci sono 20 posti liberi di matematica e fisica, 15 posti saranno disponibili al trasferimento e 5 posti saranno concessi per chi chiede il passaggio di ruolo o di cattedra. Quindi, facendo seguito all’esempio su fatto, per le fasi successive alla fase A dei trasferimenti per la disciplina di matematica e fisica ci saranno 5 posti in meno da assegnare, mentre ci saranno più posti da assegnare sulle discipline lasciate libere da chi ha ottenuto il passaggio.

Interessante, per chiarezza e trasparenza, è la tabella esemplificativa che si trova a pag. 61 dell’ipotesi di contratto della mobilità 2016/2017. In tale tabella si vede che fino a tre posti disponibili in una classe di concorso non scattano passaggi di ruolo o di cattedra, ci vogliono almeno 8 posti disponibili per avere 2 passaggi e 12 per averne 3. Riportiamo di seguito la tabella:

disp. iniziali

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

75% trasf.

1

2

3

3

4

5

6

6

7

8

9

9

10

11

12

12

13

14

15

15

25% pass.

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

Nell’allegato 1 dell’ipotesi di contratto è spiegato che le operazioni di mobilità professionale sono effettuate nel limite del 25% al termine della fase A comunale e provinciale, fatto salvo l’accantonamento numerico dei posti per gli assunti della fase B e C da concorso che hanno diritto ad avere una collocazione all’interno degli ambiti della provincia in cui sono stati assunti.

 

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Le cattedre lasciate libere dopo un passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado d’istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti. Per cui, se un docente passa dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado e la pubblicazione del passaggio di ruolo è successiva ai trasferimenti delle scuole medie, allora quel posto resta disponibile per le assegnazioni provvisorie o per le supplenze, ma non andrà a trasferimento.

Per tale motivo sono molto importanti le date di pubblicazione della mobilità dei vari ordini e gradi d’istruzione.

È anche importante ricordare per i punteggi sulla mobilità professionale, sia per i passaggi di ruolo sia di cattedra, che non si assegnano punti per le esigenze di famiglia.

Infine, per i passaggi di cattedra e di ruolo le precedenze sono fortemente ridotte; infatti, le uniche precedenze esprimibili sono quella prevista per i non vedenti (art. 3, L.28/3/91, n.120), quella prevista per i docenti emodializzati (art. 61, L.270/82).

C’è anche la precedenza per i docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero.

Infine, c’è anche la precedenza prevista per coloro che sono stati utilizzati in altra classe di concorso rispetto a quella di titolarità, per la quale sono forniti di abilitazione.

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