Home Archivio storico 1998-2013 Generico Compensi accessori al personale della scuola

Compensi accessori al personale della scuola

CONDIVIDI

Sta suscitando interesse (e qualche polemica) il parere recentemente espresso dalla Avvocatura dello Stato di Bologna in materia di accesso agli atti amministrativi relativi ai compensi accessori liquidati al personale della scuola.
L’Avvocatura ha risposto in particolare ai seguenti quesiti:

1. il Consiglio di Istituto può o deve conoscere il dettaglio dei singoli compensi accessori attribuiti a ciascun dipendente?
2. il singolo componente del Consiglio di Istituto ha diritto a conoscere il dettaglio dei compensi liquidati a ciascun dipendente per attività aggiuntive?
3. in caso affermativo è legittimo che il membro del Consiglio motivi il diritto all’accesso con la volontà di operare controlli sulla correttezza dell’operato dell’Amministrazione?
4. il delegato sindacale ha diritto a prendere visione, in via riservata, dei prospetti nominativi relativi alla distribuzione del compenso?
5. il delegato sindacale ha diritto a richiedere l’affissione all’Albo della Scuola dei predetti prospetti ?

Nel formulare il proprio parere l’Avvocatura dello Stato sottolinea innanzitutto come il Decreto legislativo n. 29 del 1993, che disciplina  le competenze del dirigente scolastico, e l’art. 21 della legge n. 59/1997 che definisce il nuovo sistema organizzativo delle scuole autonome, modifichino in modo consistente le precedenti norme contenute nei decreti delegati del 1974 e nel Testo Unico del 1994.
L’Avvocatura ribadisce quindi che anche nelle istituzioni scolastiche vale il principio – ormai consolidato in tutte le altre pubbliche amministrazioni – della separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di attuazione e gestione.
"Il Consiglio d’Istituto – chiarisce l’Avvocatura – interviene, a titolo preventivo, nell’esercizio della funzione di indirizzo, nell’adozione da un lato del piano dell’offerta formativa e nell’approvazione dall’altro lato del bilancio preventivo e, a titolo successivo, nell’approvazione del conto consuntivo.
Nell’una e nell’altra azione l’intervento del Consiglio d’Istituto non deve invadere le competenze attuativo-gestionali attribuite al dirigente scolastico"
L’Avvocatura conclude quindi affermando che né i componenti del Consiglio di Istituto, né i delegati sindacali possono rivendicare l’interesse a conoscere i nominativi dei docenti ai quali vengono corrisposti compensi aggiuntivi retribuiti con il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
A maggior ragione – si legge infine nel parere – "deve cioè escludersi l’esistenza di un obbligo di affissione all’albo dell’istituto degli atti contenenti le informazioni di cui si discute".