
La circolare Ministeriale per il conferimento delle supplenze annuali al 31 agosto e al 30 giugno per l’anno scolastico 2025/2026 dovrebbe essere emanata entro l’ultima decade di luglio al fine di consentire ai docenti inseriti nelle GAE e GPS di poter fare la domanda nei primi dieci giorni del mese di agosto.
Novità prevista
La Circolare Ministeriale volta a disciplinare il conferimento delle supplenze per il personale docente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 8 del decreto n° 71 del 31 maggio 2024 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e della nota ministeriale n.105914 del 7/05/2025, prevede una prima fase, detta fase zero, volta alla conferma dei docenti di sostegno sulla richiesta della famiglia.
Continuità didattica
I docenti che hanno ricevuto il contratto a tempo determinato fino al 31 agosto e fino al 30 giugno, per l’insegnamento ai soggetti disabili nell’anno scolastico 2024//2025, su richiesta dei genitori, ricevuto il parere positivo da parte del dirigente scolastico e data la propria disponibilità alla riconferma nella stessa sede, dovranno indicarla prioritariamente nella scelta delle 150 sedi.
Condizioni per la riconferma
Qualora dovesse essere disponibile il posto, il docente che ha dato la disponibilità alla riconferma, sarà confermato prioritariamente sulla stessa sede, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, ma dopo lo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.
Scelta delle sedi
I docenti, nella scelta delle 150 sedi, oltre a quella per la quale si chiede la riconferma, da indicare prioritariamente e per la quale hanno la precedenza assoluta, possono indicare oltre a altre istituzioni scolastiche, i comuni, i distretti e l’intera provincia. Fermo restante che l’ordine con cui si scelgono le sedi è importante nella misura in cui l’algoritmo assegnerà le supplenze seguendo:
• L’ordine indicato;
• Le disponibilità residue nelle varie fasi di nomina;
• Il posto occupato in graduatoria.
Sedi non indicate
Qualora nella scelta delle 150 sedi i docenti dovessero omettere una determinata sede o non flaggare la scelta degli spezzoni (COE o COI) tale mancata indicazione è considerata come rinuncia.
Rifiuto o mancata accettazione
Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Abbandono del servizio
Gli aspiranti qualora dovessero accettare l’incarico e successivamente abbandonare il servizio perdono la possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.