
Aveva destato confusione la notizia del decreto del Tar Lazio dello scorso 12 aprile, con il quale il presidente della sezione IV bis aveva respinto la domanda di sospensione in via d’urgenza del DM 32/2025, che prevede la conferma dei docenti di sostegno da parte delle famiglie.
Il decreto presidenziale, in particolare, aveva espressamente dichiarato che la domanda di misura cautelare d’urgenza, nelle more della discussione in udienza del ricorso, non era accoglibile, anche tenuto conto della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dalle organizzazioni sindacali ricorrenti.
Il ricorso dei sindacati
La FLC CGIL e la GILDA hanno infatti proposto ricorso avverso il DM 32/2025, nella parte in cui prevede la possibilità di conferma del docente di sostegno su espressa richiesta delle famiglie degli alunni, rilevando contestualmente, come necessario, la illegittimità costituzionale dell’art. 8 del decreto-legge 31.05.2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2024 n. 106, il quale espressamente prevede che, al fine di agevolare la continuità educativa e didattica, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse dell’alunno, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, al docente in possesso del titolo di specializzazione di sostegno può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico.
Non era stato richiesto il decreto d’urgenza
A quanto pare, nonostante i ricorrenti non avessero effettivamente richiesto una misura cautelare d’urgenza, che può essere concessa dal presidente del Tar in attesa della discussione in udienza della domanda di sospensione del provvedimento impugnato, per un mero errore materiale la questione sarebbe comunque stata sottoposta all’esame del Presidente della sezione del Tar competente, il quale aveva respinto la domanda ritenendo che la presenza di una questione di legittimità costituzionale della norma di legge imponesse la discussione del ricorso in udienza, fissandone la data per il 25 settembre.
Segnalato tuttavia l’errore alla segreteria del Tar, il decreto del 12 aprile è stato prontamente revocato ed il Presidente della sezione ha fissato per il prossimo 21 maggio l’udienza per la discussione in sede collegiale del ricorso.
Si discuterà all’udienza del 21 maggio
Solo in esito all’udienza del 21 maggio si conoscerà quindi, seppure per la sola fase cautelare, l’orientamento del Tar sulla vicenda, e per quella data si attende l’intervento in giudizio di altre sigle sindacali e di gruppi di docenti di sostegno precari che, su posizioni opposte, rivendicano da un lato il diritto ad una selezione basata esclusivamente su principi meritocratici e di imparzialità e, dall’altro, che sostengono la bontà dell’intervento del legislatore a garanzia della continuità didattica in favore degli alunni disabili.