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Congedi parentali, chiarimenti dall’Inps

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Un vademecum per l’applicazione del Testo unico dei congedi parentali. Così può essere definita una circolare, la numero 8, emanata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, che fornisce importanti chiarimenti sulla materia.

Il provvedimento, che porta la data del 17 gennaio scorso, chiarisce che la maggiorazione di punteggio spetta unicamente al genitore solo. E che , tale dizione fa riferimento al genitore che non possa contare sull’altro genitore, perché quest’ultimo non risulta tale, non avendo riconosciuto il bambino. Solo in questo caso è possibile ottenere il beneficio. Salvo alcune eccezioni specificate nella circolare.

Il dispositivo fa luce anche sulla possibilità di cumulare malattia e congedo.
In via preliminare, viene chiarito che l’astensione obbligatoria non prevede la possibilità di essere interrotta dal sopraggiungere di una patologia. Al contrario, invece, l’astensione facoltativa, può essere commutata in assenza per malattia. Nel qual caso, il congedo cessa di valere per fare posto al l’assenza per malattia. In buona sostanza, dunque, il genitore che, durante la fruizione del congedo parentale dovesse ammalarsi, non dovrà fare altro che comunicarlo alla scuola. L’istituzione scolastica dal canto suo, procederà ad attivare le procedure relative alla fruizione dell’assenza per malattia e interromperà la fruizione del congedo. All’atto della cessazione della malattia, il genitore, qualora non fosse ancora terminato il periodo originariamente destinato alla fruizione del congedo, comunicherà alla scuola di voler continuare a fruire del congedo, senza necessità alcuna di riprendere servizio.