Il tema dei congedi parentali rappresenta uno degli aspetti più delicati nella gestione del lavoro nella scuola. Molti dipendenti si chiedono quali siano i limiti, le condizioni e soprattutto i benefici economici previsti in caso di richiesta di astensione.
Non si tratta solo di conoscere la durata massima prevista, ma anche di capire come cambia la retribuzione, quali sono i tempi di presentazione delle domande e in che misura queste assenze incidono sulla carriera e sull’anzianità di servizio.
Il congedo parentale, regolamentato dal decreto 151 del 2001 e dalle successive modifiche, può essere richiesto sia dal personale docente che dal personale ATA, con contratto a tempo determinato o indeterminato. Ogni genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi dodici anni di vita del figlio, entro un limite massimo complessivo di dieci mesi.
Se il padre si astiene per almeno tre mesi, continuativi o frazionati, il limite sale a undici mesi.
Nel dettaglio, la madre può usufruire di un massimo di sei mesi, mentre il padre ha diritto anch’egli a sei mesi, elevabili a sette se utilizza almeno tre mesi interi o frazionati. In caso di adozione o affidamento, i termini decorrono dall’ingresso del minore in famiglia e valgono fino al raggiungimento della maggiore età
Una disciplina particolare riguarda il genitore singolo o quello a cui è stato riconosciuto l’affidamento esclusivo: in questa situazione il congedo può durare fino a undici mesi.
È necessario che l’affidamento esclusivo venga formalizzato e trasmesso all’INPS. L’altro genitore, in questo caso, perde automaticamente la possibilità di utilizzare eventuali periodi di congedo residui.
Uno degli aspetti centrali riguarda la retribuzione. Il trattamento economico varia in base alla durata del congedo e all’età del bambino:
• Primo mese: retribuzione piena.
• Secondo e terzo mese: retribuzione pari all’80% dello stipendio, se fruiti entro i sei anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento.
• Dal quarto al nono mese: retribuzione al 30%.
• Dal decimo all’undicesimo mese: in linea generale non è prevista retribuzione, ma se il reddito del lavoratore è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, spetta comunque il 30% dello stipendio.
Questa modulazione della retribuzione mira a garantire un equilibrio tra tutela della genitorialità e sostenibilità economica per l’amministrazione.
Per usufruire del congedo, il personale scolastico deve presentare apposita domanda. In via ordinaria la richiesta va inoltrata almeno cinque giorni prima dell’inizio del periodo di assenza direttamente alla scuola. In casi eccezionali e documentati, è possibile presentarla fino a 48 ore prima.
È importante ricordare che il congedo parentale non riduce le ferie maturate ed è valido ai fini dell’anzianità di servizio. Inoltre, se richiesto in modo continuativo, il periodo comprende anche eventuali giorni festivi compresi tra le date di inizio e fine dell’astensione.