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Contratto mobilità annuale, iniziato l’iter tra Sindacati e Ministero. Posizioni distanti sulla possibilità di consentire la domanda a tutti

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Un particolareggiato report della Uil Scuola Rua ci informa sull’andamento del primo incontro per il rinnovo del CCNI mobilità annuale 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 di docenti, personale Ata e personale educativo.

La bozza presentata dall’Amministrazione

In apertura dell’incontro del 16 maggio 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentato dal Dott. Serra e dal Capo Dipartimento dott.ssa Carmela Palumbo, ha presentato alle organizzazioni sindacali la bozza del CCNI per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26.
Rispetto ai requisiti da possedere e alle modalità di presentazione delle domande, il contratto non si discosta da quello del triennio precedente. Al contrario, si differenzia per la presenza di diversi blocchi, introdotti per legge
(decreto-legge n. 36/2022 e decreto-legge n. 44/2023 in corso di conversione), che riguardano il personale docente, compresi i docenti a tempo determinato da GPS I fascia e da concorso straordinario bis a cui non si permette, secondo la bozza, di presentare domanda per l’a.s. 2023/24. Quindi dal report pubblicato dalla Uil Scuola Rua si comprende che le posizioni sui vincoli, anche per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sono distanti. In buona sostanza la proposta della Uil Scuola è quella di un’ultrattività del contratto precedente, che non prevede vincoli, con possibilità di domanda per tutti (compresi i docenti che hanno un contratto a tempo determinato da GPS I fascia e concorso straordinario bis finalizzato al ruolo).
Diversamente, scrive il comunicato del sindacato guidato da Giuseppe D’Aprile, non ci sono i presupposti per la firma di un contratto che contenga vincoli. 

Requisiti per l’assegnazione provvisoria dei docenti non vincolati

È utile sapere che nel CCNI mobilità annuale 2023-2026 verrà riproposto l’art.7, comma 1, del CCNI utilizzazioni 2019-2022, che a quanto pare verrà integralmente confermato. In tale norma si precisano i motivi di richiesta per l’assegnazione provvisoria dei docenti di ogni ordine e grado, che saranno:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Chi si dovesse trovare in situazione di part time può presentare la domanda di assegnazione provvisoria per un numero ridotto di ore rispetto la cattedra intera. Bisogna specificare che è prevista la richiesta esplicita delle situazioni part time con il riferimento puntuale del numero di ore di insegnamento. Il docente ha diritto, riguardo le preferenze espresse, ad ottenere anche cattedre intere spezzate nel numero di ore di part time.

Requisiti per le utilizzazioni dei docenti

Confermati anche i requisiti per le utilizzazioni dei docenti:

a) i docenti in esubero su provincia;

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2023/2024 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2015/2016 e successivi. Dopo l’espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore,nel rispetto delle relative tabelle. L’indicazione dell’intero comune ( o distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze ( di singola scuola o sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità;

c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del CCN.I. 06.03.2019 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;

d) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

e) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e fatto salvo quanto disposto dal successivo art.3 comma 9. Sui posti strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L. 124/99; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti di cui all’art 1 comma 65 della legge 107/15, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale, in particolare possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico dei CPIA i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti;

f) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili. Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;

g) i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;

h) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;

i) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, e che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014.

l) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.

m) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

n) per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56, per il 2021/2022 questi seguiranno le normale regole delle utilizzazioni senza diritto di conferma.

Utilizzazioni interprovinciali

L’utilizzazione interprovinciale su sostegno può essere fatta solo se il docente è titolare di una classe di concorso in esubero provinciale, come chiarito dall’art.2, comma 5, del CCNI utilizzazioni 2019-2022 e che verrà confermato anche per ill CCNI utilizzazioni 2023-2026.

Tale norma definisce che ” Al fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell’esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 11; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente”.