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Contratto scuola: dal 1993 se ne occupa l’Aran, quali materie ne sono escluse

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Ci si chiede spesso perché i contratti nazionali di lavoro vengano sottoscritti dai sindacati con l’Aran e non direttamente con il Governo.
La risposta va ricercata ovviamente nella storia della normativa e precisamente nella “rivoluzione” che si verificò proprio 30 anni fa quando, nel mese di febbraio, venne approvato il decreto legislativo 29.
Il decreto introduceva il principio della “privatizzazione” del rapporto di lavoro pubblico.
Ma cosa si intende precisamente con questo ?
Va detto che fino a quel momento i contratti di lavoro della scuola venivano discussi e firmati dai sindacati con il Governo che però doveva ratificarli approvando un apposito provvedimento avente forza di legge.
Il decreto del 1993 stabilisce invece che i contratti di lavoro del pubblico impiego, su materie ben definite, possono derogare le norme di legge.
Fra le materie escluse dalla contrattazione ci sono in particolare il reclutamento, gli organici, la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico ed altre attività e i principi fondamentali di organizzazione degli uffici.

E così, per esempio, il primo contratto della scuola firmato dopo quella data introdusse nuove norme in materia di assenze del personale modificando le regole esistenti che, fino a quel momento, erano invece previste dalla legge.
Il decreto 29, o meglio ancora la legge 421/92 da cui il decreto derivava, introduceva anche un principio importante: il rapporto di lavoro pubblico si conforma a quello privato e quindi sottostà anch’esso alle norme del codice civile.
E questo è uno dei motivi per cui, a partire dagli anni ’90, cambiano anche le regole del contenzioso di lavoro: fino a quella data, infatti, i provvedimenti disciplinari potevano essere impugnati dal personale o per via gerarchica o con ricorso al TAR.
Ma con il decreto 165 del 2001 (si tratta del cosiddetto testo unico sul pubblico impiego) che recepisce le modifiche introdotte dalla legge 421/92 si conferma il fatto che tutto il contenzioso venga gestito dal Giudice del Lavoro esattamente come accadeva già per i lavoratori privati.
Per completare la riforma era però necessario anche un altro passaggio: i contratti avrebbero dovuto essere sottoscritti non più con il Governo ma con un organismo creato ad hoc, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
In ambito contrattuale l’Agenzia agisce in nome e per conto del Governo sulla base di appositi atti di indirizzo che definisco criteri, limiti e obiettivi della contrattazione stessa.
I contratti così sottoscritti, dopo i controlli di legge, diventano esecutivi a tutti gli effetti e non necessitano di essere convertiti in un provvedimento normativo, proprio perché, secondo quando stabilito dalla legge 421 e dal decreto 29, in materia di rapporto di lavoro i contratti hanno valore di legge.